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AVVISO ALLA CITTADINANZA

 
I nuovi orari di apertura sono i seguenti:


LUNEDI 09.00-11.00 (Rilascio CIE, certificati, atto notori, pratiche di iscrizioni, cancellazioni e cambi via e gestione varie).


GIOVEDI 09.00-12.00 (PER PRATICHE STATO CIVILE: NASCITE, PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO, CITTADINANZE, SEPARAZIONI E DIVORZI) e 15.30-17.30 (Rilascio CIE, certificati, atto notori, pratiche di iscrizioni, cancellazioni e cambi via, e gestione varie)


Ovviamente si ricordano i contatti per fissare appuntamenti via mail o pec, ove indirizzare richieste e istanze:
demografico@comunedisacrofano.it - demografico@pec.comunedisacrofano.it


Oppure contatti telefonici digitando: 06/90117001 e opzione 3 ( rispondiamo tutti i giorni da lunedi al venerdi ore 09.00-10.00)

 

 Si comunica ai cittadini che il servizio di prenotazione telefonico e on line per il rilascio delle Carte di identità Elettroniche (salvo urgenze certificabili),sarà di nuovoattivo a partire dal 1° gennaio 2022

 

Si comunica che le carte di identità elettroniche (CIE) si ritirano esclusivamente presso l'Ufficio Protocollo nei seguenti giorni/orari:

LUNEDI' 9:00 — 12:30
MARTEDI' 9:00 — 12:30
MERCOLEDI' 9:00 — 12:30
GIOVEDI' 15:30 — 17:30
VENERDI' 9:00 — 12:30

 

 Unioni Civili e Convivenze di Fatto 

Legge 20 maggio 2016 n. 76

Con la legge n.76/2016 è stato introdotto nell’ordinamento dello stato civile italiano l’istituto dell’Unione Civile tra persone dello stesso sesso.

REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI

PROCEDURA

La Procedura è molto semplice e si svolge in due fasi successive.

Nella prima, chi intende costituire un unione civile deve chiedere un appuntamento all’Anagrafe del Comune di Sacrofano affinché, nel giorno che verrà in tale sede concordato, le parti potranno congiuntamente comparire dinanzi all’ufficiale dello stato civile per richiedere la costituzione dell’unione e dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.

L’ufficiale dello stato civile redigerà un verbale ed inviterà le parti a comparire nuovamente dinnanzi a sé, non prima di 30 giorni, per la costituzione vera e propria dell’unione civile.

In questo periodo di tempo l’ufficiale dello stato civile eseguirà tutte le verifiche necessarie per accertare che non sussistano impedimenti alla costituzione dell’unione, per cui la data del secondo appuntamento dipende dal tempo necessario per eseguire tali accertamenti presso i comuni di nascita e di residenza, se diversi da Roma, di coloro che intendono unirsi civilmente.

Al secondo appuntamento le parti, alla presenza di due testimoni, dichiareranno congiuntamente di voler costituire l’unione civile all’ufficiale dello stato civile, che redigerà un secondo verbale e lo farà sottoscrivere a tutti gli intervenuti (uniti civilmente, testimoni, ufficiale procedente).

Successivamente alla redazione e sottoscrizione del secondo verbale, l’ufficiale iscriverà nel registro di stato civile provvisorio l’atto di Unione Civile tra persone dello stesso sesso, che sarà cosi costituita e valida a tutti gli effetti di legge.

REQUISITI

All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68, nonche' le disposizioni di cui  agli  articoli 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del codice civile.

In particolare, sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile:

a)la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo  matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;

b) l’interdizione di una delle parti per infermità di  mente;

c)la sussistenza tra le parti dei rapporti di parentela, affinità ed adozione di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia  e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo  articolo 87;

d)la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte;

La sussistenza di una delle sopra elencate cause impeditive, comporta la nullità dell’unione civile.

CHI PUO’ CHIEDERE LA COSTITUZIONE DELL’UNIONE CIVILE

Possono chiedere l’unione civile persone dello stesso sesso maggiorenni, sia italiane che straniere, capaci di agire. Non c’è obbligo di residenza.

Gli stranieri dovranno allegare alla richiesta un Nulla Osta alla costituzione dell’Unione Civile rilasciato dall’Autorità diplomatica\consolare in Italia dello stato estero di cittadinanza.

LUOGO DI PRENOTAZIONE

Anagrafe del Comune di Sacrofano- dr.ssa Teresa della Valle-  Responsabile Servizi Demografici -

Largo Biagio Placidi,1. Telefono 06/90117022-23-18

Pec:. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

La richiesta di primo appuntamento è in carta libera e deve essere presentata congiuntamente dagli interessati all’URP del Comune di Sacrofano nei normali orari di apertura al pubblico
(dal lunedì al venerdì orario 09.00 – 12.00 e il giovedì pomeriggio 15.30 – 17,30).

LUOGHI DI CELEBRAZIONE E COSTI

La procedura è gratuita, se la celebrazione dell’Unione avviene nell’ufficio di stato civile dell’Anagrafe del Comune di Sacrofano.

Per la celebrazione delle Unioni presso Borgo Storico di Sacrofano, dovrà essere corrisposto il diritto fisso di utilizzazione previsto dalle vigenti tariffe, approvate con deliberazione di Giunta Comunale n° 32 del 04/04/2017 attualmente quantificato in:

   -

NUBENDI NON RESIDENTI:

SABATO DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 12,00 EURO    600,00

SABATO DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 19,00   EURO    600,00                    

DOMENICA DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 12,00 EURO 700,00

NUBENDI RESIDENTI

SABATO DALL ORE 10,00 ALLE ORE 12,00 EURO 400,00

SABATO DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 19,00    EURO 400,00                       

DOMENICA DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 12,00 EURO 500,00

MATRIMONI ESTERI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO

In caso di unione civile costituita a seguito della trascrizione in Italia di un matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso valido civilmente, la sopra indicata procedura non avrà luogo, in quanto sarà sufficiente chiedere la trascrizione in Italia dell’atto estero tramite l’autorità consolare italiana dello stato di celebrazione, ovvero consegnando di persona, sempre all’URP dell’Anagrafe Comunale, la copia integrale dell’atto di matrimonio estero, tradotta e legalizzata a norma di legge, affinché venga poi trascritta in back office nel medesimo registro provvisorio delle unioni civili.

Modello per la richiesta di appuntamento (PDF)

CONVIVENZE DI FATTO

PRESUPPOSTI


La Legge 20 maggio 2016 n. 76 che ha istituito nell’ordinamento italiano le unioni civili tra persone dello stesso sesso, ha introdotto anche il nuovo istituto giuridico della convivenza di fatto, costituita da due persone maggiorenni, sia di sesso diverso che dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, ovvero non legate tra loro da un matrimonio o da un’unione civile.
E’ un requisito indispensabile della convivenza di fatto la coabitazione, dimostrata con l’iscrizione di residenza delle due persone nella stessa famiglia anagrafica (art. 1, comma 37 L. 76/2016; art. 4 del D.P.R. 223/1989, art. 13 comma 1 lettera b D.P.R. 223/1989).
Coloro che intendono costituire una convivenza di fatto e sono già anagraficamente residenti come unico nucleo familiare (devono risultare sullo stesso stato di famiglia), non devono presentare alcuna domanda o dichiarazione, in quanto, il legame affettivo di coppia, è già compreso tra quegli elementi costitutivi della famiglia anagrafica elencati nel regolamento di cui al D.P.R. 223/1989.
Se invece le due persone risiedono in luoghi diversi, per costituire la convivenza è sufficiente che uno dei membri della coppia presenti un’ordinaria richiesta di cambio di residenza presso l’abitazione dell’altro, formando in tal modo un’unica famiglia anagrafica legata da vincoli affettivi.
Non può sussistere, pertanto, una convivenza di fatto quando le persone intendono restare residenti in due abitazioni diverse, perché in quel caso viene a mancare il requisito della coabitazione previsto come essenziale per la formazione di una famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 223/1989.

CONTRATTO DI CONVIVENZA


I conviventi di fatto in possesso dei sopra indicati requisiti, possono regolare i reciproci rapporti patrimoniali mediante un contratto di convivenza, da stipulare con atto pubblico o scrittura privata autenticata presso un notaio o un avvocato che deve necessariamente attestare anche la conformità del contratto alla legge ed all’ordine pubblico.
Dopo la stipula, l’avvocato o il notaio deve trasmettere una copia del contatto entro 10 gg. al comune di residenza dei conviventi, affinché venga registrato in anagrafe.
Ricevuta in questo modo la copia del contratto, l’Ufficio provvederà a registrare nelle schede anagrafiche dei conviventi: la data ed il luogo di stipula del contratto, il nome del notaio o dell’avvocato, la data di trasmissione all’anagrafe del Comune di Sacrofano del contratto.
La copia del contratto sarà conservata agli atti dell’ufficio e da quel momento, sul certificato di stato di famiglia risulteranno, oltre alle generalità dei conviventi di fatto, anche gli estremi del contratto di convivenza (luogo e la data di stipula, nominativo del professionista incaricato, numero di protocollo e data di trasmissione della copia al comune).


Il contratto di convivenza, come sopra registrato, cessa i suoi effetti:
a)    per accordo delle parti ovvero per recesso unilaterale di uno dei conviventi, da redigere nelle stesse forme del contratto di convivenza (atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio). Il professionista dovrà poi trasmetterne una copia al Comune di residenza per la registrazione nella scheda anagrafica;


b)    per successivo matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra uno dei conviventi ed una terza persona. In questo caso non occorrono comunicazioni all’anagrafe del Comune di residenza, che provvede d’ufficio a prendere atto dell’intervenuta risoluzione del contratto di convivenza;


c)    per morte di uno dei contraenti. In questo caso il superstite o gli eredi del deceduto devono comunicare al professionista che ha curato la stipula del contratto di convivenza il decesso, affinché lo annoti a margine dell’originale del contratto per notificarlo successivamente all’anagrafe Comune di residenza.

PRESENTAZIONE


Per costituire la convivenza di fatto in un'unica famiglia anagrafica, chi risiede in un luogo diverso da quella che sarà l’abitazione di coppia, potrà utilizzare l’ordinario modulo di dichiarazione per il cambio di residenza, da presentare presso

il Comune di Sacrofano, ufficio anagrafe negli orario sopradetti.

Pec:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

I professionisti che hanno curato la stipula del contratto di convivenza, ovvero il contratto di scioglimento della convivenza, dovranno presentare una copia integrale del contratto, da essi resa conforme all’originale, presso

l’U.R.P. dell’Anagrafe del Comune di Sacrofano, in Largo Biagio Placidi, n°1

aperto dal lunedì al venerdì orario 09.00 – 12.00  e il giovedì pomeriggio 15.30 – 17,30).

 

Con l'entrata in vigore dei decreti delegati previsti dal' art 1, comma 28, della legge 76/2016 e con le relative circolari ministeriali di attuazione, acquisiscono completa e definitiva efficacia gli istituti delle unioni civili e delle convivenze di fatto.

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