Seguici su

All'atto della celebrazione del matrimonio, gli sposi, possono effettuare la scelta del regime patrimoniale.
 
Matrimonio civile
La dichiarazione è resa all'ufficiale dello stato civile celebrante.
Può riguardare la scelta di regime della separazione dei beni (art. 162 codice civile) oppure la scelta applicabile ai rapporti patrimoniali secondo i criteri individuati dall'art. 30 c. 1 L. 218/1995.
 
Matrimonio religioso
La dichiarazione è resa al ministro di culto celebrante.
In mancanza di alcuna dichiarazione il regime a cui sono sottoposti, per legge, i rapporti patrimoniali dei coniugi è quello della comunione dei beni (art. 159 codice civile).


Resta salva comunque la possibilità di stipulare convenzione matrimoniale con atto notarile in qualsiasi momento, sia prima che dopo la celebrazione del matrimonio (in questo caso è il notaio che trasmette l'atto al comune per l'annotazione nell'atto di matrimonio).
 

Normativa di riferimento
D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici". 
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.  
Codice civile artt. 84 e seguenti.

Torna all'inizio del contenuto