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Ricordiamo a tutta la cittadinanza che, allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendi durante il periodo di grave pericolosità - dal 15 giugno al 30 settembre 2022 - in tutte le aree del Comune di Sacrofano è tassativamente vietato:

  • accendere fuochi di ogni genere;
  • usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
  • usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
  • aprire o ripulire i viali parafuoco con l’uso del fuoco;
  • fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
  • esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
  • fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
  • transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agrosilvopastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
  • mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.

Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.


I proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive, prive di qualsiasi materiale secco, aventi larghezza non inferiore a 5 metri.


Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori, a qualsiasi titolo, di campi a coltura cerealicola o foraggiera, il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale, nel periodo di validità del provvedimento regionale di definizione del periodo di massima pericolosità.

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo entro il giorno 10 giugno 2022 di realizzare, fasce protettive o pretese di larghezza non inferiore a 10 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.


Il link per i dettagli dell’ordinanza 
https://bit.ly/3zmH5rx

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