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Con la Legge di Bilancio 2020 dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU che accorpa in parte la precedente TASI semplificando la gestione dei tributi locali e definendo con più precisione dettagli legati al calcolo dell'imposta.


Nella nuova IMU sono invariati i moltiplicatori.


Nessuna modifica sulle scadenze: anche la nuova IMU si paga in due rate, il 16 giugno ed il 16 dicembre di ciascun anno


Presupposti di applicazione della nuova IMU

La nuova IMU continuerà ad applicarsi a:

 

La nuova IMU si applicherà ai possessori di beni immobili, ad eccezione della prima casa, ovvero all'immobile destinato ad abitazione principale o assimilata, a meno che tale abitazione non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 di cui fanno parte i beni immobili di lusso.

 

Per possessori degli immobili si intendono:

  • i proprietari
  • i titolari di diritti reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi
  • i genitori assegnatari del diritto di abitazione della casa familiare in virtù di un provvedimento giudiziale che lo dichiarato anche genitore affidatario
  • il concessionario di aree demaniali
  • il locatario in locazione finanziaria per gli immobili da costruire o in corso di costruzione a partire dalla stipula del contratto e per tutta la sua durata.

Nel caso in cui uno stesso immobile sia posseduto da più soggetti, ognuno è soggetto passivo a sé stante e titolare di un'autonoma obbligazione tributaria, comprese esenzioni e agevolazioni.

 

 

Come funziona la nuova IMU?

L’imposta è dovuta e liquidata, per anni solari, in misura proporzionale:

  • alla quota di possesso
  • ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.

 

Base imponibile della nuova IMU
Nessuna modifica ha interessato la base imponibile su cui verrà effettuato il calcolo dell'imposta

 

Come si calcola la nuova IMU
Per applicare l’IMU occorre calcolare prima il valore dell’immobile che si ottiene rivalutando del 5% la rendita catastale e moltiplicandola per:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7;
  • 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati (uffici) categoria A/10;
  • 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (immobili di imprese) tranne quelli classificati nella categoria D/5 (banche);
  • 55 per i fabbricati della categoria C/1 (negozi).

 

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio posseduto dall’area al 1° gennaio dell’anno di imposizione. Per la valutazione occorre considerare diversi fattori tra cui la zona territoriale in cui si trova, l’indice di edificabilità, la destinazione d’uso consentit

 


E' possibile effettuare il calcolo I.M.U., e la stampa del relativo modello F24, con il supporto di un apposito software cliccando sul banner a fine pagina o al seguente link:

https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=h658

 

Il Comune di Sacrofano ha attivato lo sportello digitale che permette al cittadini di avere sempre a portata di mano, tramite computer o smartphone, la propria posizione IMU.

Per ulteriori informazione accedere alla pagina dello Sportello Web del Contribuente 

 

Sono stati invece rideterminati i valori di riferimento per le aree fabbricabili, approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28.03.2018, a norma dell'articolo 52 e 59, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 446/1997. Di seguito si indicano sinteticamente i nuovi parametri di riferimento, in base all’indice di edificabilità dell’area:

 

In considerazione della recente rimodulazione dei valori nonché dell’adozione da parte del Consiglio Comunale della variante al PRG, si invitano i contribuenti interessati a presentare le necessarie Dichiarazione IMU e TASI.

 

Di seguito si riportano le aliquote approvate per l'anno 2020 con Deliberazione di C.C. n. 22/2020:

 

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,3 per mille;
4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;*
5) fabbricati dati in uso o comodato d’uso gratuito a parenti entro il primo grado : aliquota 8,9 per mille;
6) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
7) terreni agricoli, se non esenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
8) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.
9) Detrazione per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ed unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

 

* per gli immobili di categoria D la quota pari al 7,6 per mille è destinata allo Stato.

 

Per ulteriori informazioni : 

 

COME VERSARE ACCONTO

Solo per il 2020 l'acconto dovrà essere uguale al 50% di quanto versato nel 2019 per IMU e TASI.

 

CODICI TRIBUTO F24
Si rinvia in ogni caso alla Risoluzione MEF 29/E/2020

• “3912” denominato: “IMU - imposta municipale propria su abitazione
principale e relative pertinenze - COMUNE”;
• “3913” denominato “IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali
ad uso strumentale - COMUNE”;
• “3914” denominato: “IMU - imposta municipale propria per i terreni –
COMUNE”;
• “3916” denominato: “IMU - imposta municipale propria per le aree
fabbricabili - COMUNE”;
• “3918” denominato: “IMU - imposta municipale propria per gli altri
fabbricati – COMUNE”;
• “3923” denominato “IMU - imposta municipale propria – INTERESSI DA
ACCERTAMENTO - COMUNE”;
• “3924” denominato “IMU - imposta municipale propria – SANZIONI DA
ACCERTAMENTO - COMUNE”;
• “3925” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”;
• “3930” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO
COMUNE”.
• “3939” denominato “IMU - imposta municipale propria per i fabbricati
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita - COMUNE”.

 

 

Calcolo IMU20 

 

Per eventuali informazioni si invita a contattare il numero telefonico 0690272377 oppure inviare una email o pec ai seguenti indirizzi:

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Immagine IMU 2020
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