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L'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) è dovuta soltanto per gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze.

 

Sono escluse dall'abolizione del versamento dell'imposta, quindi sono tenute al pagamento, le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze.

 

Si rende inoltre noto che per l'esercizio 2017 sono state approvate le seguenti aliquote e parametri d'imposta:

 

- aliquota ordinaria finale pari al 9,3‰, per gli immobili diversi da fabbricati dati in uso o comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado; (aliquota massima IMU 10,6‰ – aliquota TASI pari a 1,3‰ - somma IMU + TASI non superiore all'aliquota massima IMU del 10,6 per mille);

 

- aliquota pari al 7,6‰, per i soli fabbricati dati in uso o comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado; (aliquota massima IMU 10,6‰ – aliquota TASI pari a 1,3‰ - somma IMU + TASI non superiore all'aliquota massima IMU del 10,6 per mille);

 

- aliquota pari al 3,5‰ per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze; (aliquota massima IMU 6‰ – aliquota TASI pari a 2,5‰ - somma IMU + TASI non superiore all'aliquota massima IMU del 6 per mille);

 

- detrazione per abitazione principale fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

 

- aliquota pari al 2‰ per i fabbricati rurali ( con esenzione di quelli rientranti nella tipologia strumentale ex art. 1 comma 708 della Legge n. 147/2013 );

 

Sono stati invece rideterminati i valori di riferimento per le aree fabbricabili, approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28.03.2018, a norma dell'articolo 52 e 59, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 446/1997. Di seguito si indicano sinteticamente i nuovi parametri di riferimento, in base all’indice di edificabilità dell’area:
 

In considerazione della recente rimodulazione dei valori nonché dell’adozione da parte del Consiglio Comunale della variante al PRG, si invitano i contribuenti interessati a presentare le necessarie Dichiarazione IMU e TASI.

 

CALCOLO DELL'IMPOSTA: l'imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

 

E' possibile effettuare il calcolo I.M.U., e la stampa del relativo modello F24, con il supporto di un apposito software cliccando sul banner a fine pagina o al seguente link:

 

http://www.riscotel.it/calcoloiuc2019/?comune=H658

 

SCADENZE : 17.06.2018 (ACCONTO) – 18.12.2018 (SALDO)

 

MODALITA' DI VERSAMENTO ACCONTO/SALDO: il versamento dell'imposta deve eseguirsi a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), utilizzando i codici tributo sotto indicati.

 

 

Codici Tributo

Descrizione

Codice IMU “quota Comune”

Codice IMU “quota Stato”

Abitazione principale e relative pertinenze ( Cat. Catastale A1,A8,A9 )

3912

-----

Altri fabbricati

3918

-----

Fabbricati rurali ad uso strumentale

3913

-----

Terreni

3914

-----

Immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D

3930

3925

Aree fabbricabili

3916

-----

 

IL "CODICE COMUNE" DA INDICARE NEL MODELLO F24 PER IL COMUNE DI SACROFANO E' => H658.

 

Atti amministrativi di riferimento:

 

 

 

Per informazioni sulla riduzione immobili concessi in comodati cliccare qui sotto

 

Riduzione Imu e Tasi per gli immobili concessi in comodato a figli e parenti.

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