| PROVINCIA DI ROMA |
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| REGOLAMENTO DI TOPONOMASTICA E DELLA NUMERAZIONE CIVICA INTERNA ED ESTERNA |
Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. ...... del .... |
| INDICE | |
| Oggetto | Art. 1 |
| Definizione | Art. 2 |
| Concetto di area di circolazione | Art. 3 |
| Denominazione delle aree di circolazione | Art. 4 |
| Competenza burocratica | Art. 5 |
| Commissione consultiva | Art. 6 |
| Nomina della Commissione | Art. 7 |
| Compiti della Commissione | Art. 8 |
| Divieti | Art. 9 |
| Deliberazioni | Art. 10 |
| Modifica di denominazione | Art. 11 |
| Allegato allo stradario | Art. 12 |
| Obbligo di comunicazione | Art. 13 |
| Targhe viarie | Art. 14 |
| Numerazione civica | Art. 15 |
| Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo lineare | Art. 16 |
| Assegnazione dei numeri civici nelle aree di circolazione a sviluppo lineare | Art. 17 |
| Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale | Art. 18 |
| Numeri civici per i futuri accessi | Art. 19 |
| Sistema metrico | Art. 20 |
| Targhe per la numerazione civica | Art. 21 |
| Numerazione interna | Art. 22 |
| Targhe numerazione interna | Art. 23 |
| Obblighi dei proprietari dei fabbricati | Art. 24 |
| Disposizioni finali | Art. 25 |
Art. 1
Oggetto
Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali, la denominazione delle aree di circolazione e la numerazione civica.
Art. 2
Definizione
Per area di circolazione si intende ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo e simili) del suolo pubblico o privato, ma aperto al pubblico, destinato alla circolazione.
La numerazione civica è costituita dai numeri esterni che contraddistinguono gli accessi dall'area di circolazione alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche, ecc.). L'accesso all'unità ecografica semplice può essere diretto, quando si apre sull'area di circolazione, o indiretto se invece si apre su corti, cortili o scale interne.
La numerazione interna contraddistingue gli accessi che immettono nell'unità ecografica semplice da cortili o scale interne.
Dovranno essere contrassegnati con una serie di numeri o di simboli anche i cortili e le scale interne corrispondenti ad uno stesso accesso esterno unico o principale.
Art. 3
Concetto di area di circolazione
All'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale ogni via, strada, corso, viale, vicolo, calle, salita, piazza, piazzale, largo, campiello e simili, comprese le strade private aperte al pubblico costituisce una distinta area di circolazione.
Per centro abitato si intende quella parte del territorio comunale così delimitata sul piano topografico predisposto in preparazione all'ultimo censimento generale della popolazione.
All'esterno dei centri abitati, si determina come area di circolazione, in dipendenza dello sviluppo edilizio, o l'intera rete stradale, che può essere individuata come unica area di circolazione della località, oppure un'area di circolazione per ogni strada.
Art. 4
Denominazione delle aree di circolazione
Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione che serva ad individuarla.
Deve essere evitata l'omonimia, che è ammessa solo quando si tratta di aree di circolazione di tipo diverso, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.
Le strade di scarsa importanza (carrarecce, mulattiere, sentieri, piste, ecc.) esterne ai centri abitati devono essere assimilate, purchè brevi, agli spazi adiacenti alla strada maggiore dalla quale si dipartono.
Le strade che attraversano più centri abitati costituiscono, di qua e di là del centro, due distinte aree di circolazione quando attraversano un centro importante dotato di regolare rete stradale e quando dette strade all'interno del centro perdono le caratteristiche e le funzioni proprie delle strade esterne facendo ritenere opportuno una distinta denominazione.
Art. 5
Competenza burocratica
L'iniziativa e l'istruttoria delle proposte di denominazione o di modifica della toponomastica stradale sono attribuite all'ufficio anagrafe.
Art. 6
Commissione consultiva
L'esame delle proposte in materia di toponomastica è affidato ad una Commissione consultiva presieduta dal sindaco o da suo delegato e composta da tre membri scelti tra cittadini di Sacrofano, residenti da almeno dieci anni.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Comune designato dal Sindaco.
Art. 7
Nomina della Commissione
La Commissione prevista dall'art. 6 è nominata dalla Giunta e resta in carica per la durata della giunta stessa.
In caso di cessazione di componenti, si provvede alla sostituzione. I membri scaduti sono rieleggibili.
Art. 8
Compiti della Commissione
La Commissione ha l'incarico di esaminare e di esprimere un motivato pa-rere su tutte le proposte di denominazione o di modifica di denominazione delle aree di circolazione e di denominazione di scuole, impianti sportivi, edifici ed in generale località, strutture ed aree diverse da quelle di circolazione pubblica.
Nessuna denominazione o modifica della toponomastica stradale può essere deliberata senza aver sentito il parere della Commissione. La commissione deve esprimersi entro trenta giorni dalla data della proposta. In caso di inerzia protratta oltre i trenta giorni si può prescindere dal parere della Commissione.
La Commissione può, di sua iniziativa, avanzare proposte in materia di toponomastica stradale.
Art. 9
Divieti
E' fatto divieto di intitolare strade a persone decedute da meno di dieci anni.
Art. 10
Deliberazioni
Le deliberazioni in materia di toponomastica stradale, per il rispetto del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", sono competenza della Giunta Comunale.
Le deliberazioni che approvano la denominazione di nuove aree di circolazione devono essere inviate al Prefetto per la prescritta autorizzazione. Lo stesso Prefetto, su delega del Ministero dell'interno, può derogare al divieto posto di intitolare vie, piazze o altri luoghi pubblici a persone che siano decedute da meno di dieci anni.
Art. 11
Modifica di denominazione
Le proposte di modifica della denominazione devono essere ampiamente motivate ed approvate solo per importanti motivi e devono ottenere l'autorizzazione della Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali.
Le targhe viarie dovranno riportare anche la denominazione precedente.
Art. 12
Allegato allo stradario
L'ufficio responsabile della toponomastica dovrà istituire e tenere aggiornato un elenco della aree di circolazione, riportando, per ogni area le seguenti informazioni:
- denominazione;
- notizie biografiche;
- specie (via, piazza, ecc.);
- classificazione (statale, provinciale, comunale, ecc.);
- estremi della deliberazione di denominazione;
- mappale;
- ubicazione (inizio, fine e principali strade con le quali si incrocia);
- frazione geografica, località , quartiere nel quale si trova;
- se ubicata in centro abitato, nucleo abitato o case sparse;
- lunghezza.
Art. 13
Obbligo di comunicazione
Ogni ufficio comunale dovrà trasmettere all'ufficio responsabile della toponomastica tutti gli atti o provvedimenti che riguardano la toponomastica.
Art. 14
Targhe viarie
La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente apposte a cura dell'ufficio tecnico del Comune:
- per ciascuna strada, almeno ai due estremi e possibilmente agli incroci con le arterie più importanti, a sinistra di chi vi entra;
- per ciascuna piazza a sinistra di chi vi entra dalle principali strade che vi danno accesso.
Le targhe devono essere collocate, di norma, sulla facciata dei fabbricati o su appositi sostegni (pilastri, colonne, ecc.) nel posto più idoneo per un'agevole individuazione e per una facile lettura.
Art. 15
Numerazione civica
Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, se-condo la successione naturale dei numeri e facendoli seguire, solo quando è necessario, da lettere maiuscole dell'alfabeto progressivo o da altri numeri.
Fuori dai centri e dai nuclei abitati, ove ritenuto più adatto, può essere uti-lizzato il sistema metrico che consiste nel contrassegnare gli accessi esterni con un numero che indichi la distanza di ciascuno di essi da un punto di riferimento pre-stabilito.
Art. 16
Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo lineare
La numerazione deve incominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante;
Nelle strade ad andamento anulare (circonvallazioni e simili), la numerazione deve incominciare dall'incrocio con la via radiale principale o ritenuta tale;
Nelle strade che collegano due centri abitati la numerazione deve iniziare dal centro abitato più importante.
Nelle strade di grande comunicazione che attraversano un centro abitato, la numerazione di ciascun tratto deve iniziare dal rispettivo punto di incontro con il limite del centro;
Nelle strade che si dipartono da altre di ordine superiore: la numerazione deve cominciare dal punto d'incrocio con la strada superiore;
Nelle strade che collegano due strade d'ordine superiore: la numerazione deve iniziare dal punto d'incrocio con la strada ritenuta più importante;
Nelle strade che passano attraverso il territorio comunale senza attraversare alcun centro, la numerazione deve iniziare da uno dei due punti di incrocio col confine comunale.
Art. 17
Assegnazione dei numeri civici nelle aree di circolazione a sviluppo lineare
La numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante assegnando i numeri dispari ad un lato ed i pari all'altro, preferibilmente i dispari a sinistra ed i pari a destra.
Nelle strade in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne sono stati costruiti dall'altro, la numerazione deve essere, secondo i casi, o soltanto dispari o soltanto pari.
Se da un lato della strada vi è l'impossibilità di costruire per la presenza di ferrovie, fiumi, ecc. la numerazione può essere unica e progressiva.
Art. 18
Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale
Nelle piazze, piazzali, larghi, ecc. la numerazione deve essere progressiva e cominciare da sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via più importante o ritenuta tale.
Art. 19
Sistema metrico
La distanza dovrà essere espressa con un solo numero indicante i metri.
Per consentire l'assegnazione dei numeri dispari alle case sulla sinistra e dei numeri pari alle case sulla destra, i numeri indicanti la distanza devono essere aumentati o ridotti di una unità , quando ne sia il caso.
Le case adiacenti alle strade devono essere contrassegnate con la stessa distanza della casa situata lungo la strada e ad essa più vicina o, in mancanza di quella casa, con la distanza al punto più vicino della strada, che deve essere indicato mediante targa.
Per distinguere tra loro le case medesime, all'indicazione della distanza deve essere aggiunta una lettera minuscola in ordine alfabetico progressivo.
Art. 20
Numeri civici per i futuri accessi
Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi.
Art. 21
Targhe per la numerazione civica
I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente, ceramica o clinker, con scritta scura e stemma del Comune. Nelle aree di circolazione del centro storico il materiale sarà di ceramica, con scritta scura e la riproduzione dello stemma del Comune, su fondo chiaro tale da essere ben contestualizzato con l'edificio
Le targhe devono essere apposte, preferibilmente in alto a destra di ciascun portone o, in caso di cancello, sul pilastro destro. Devono essere ben visibili ed individuabili, non coperte da alberi o da altro e nel caso l'accesso sia situato in uno spazio interno adiacente all'area di circolazione è necessario collocare l'indicazione del numero anche all'inizio della strada stessa.
Nelle case sparse, possibilmente, oltre al numero civico deve essere indicata anche la denominazione dell'area di circolazione.
In occasione della rinumerazione delle vie e piazze, al fine di uniformare le targhe per la numerazione civica esistenti con quelle previste dai commi precedenti, il proprietario provvederà alla rimozione delle stesse ed il comune disporrà l'installazione delle nuove anche attribuendo al proprietario la relativa spesa.
Art. 22
Numerazione interna
Gli accessi alle unità ecografiche semplici aperti su una stessa scala od uno stesso cortile, devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di numeri.
La numerazione deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto.
In presenza di più scale o cortili anche questi devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di simboli, iniziando da sinistra verso destra di chi entra dall'accesso esterno unico o principale.
Le unità ecografiche semplici alle quali si accede direttamente da un cortile devono essere numerate progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale.
Art. 23
Targhe numerazione interna
I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente e collocate, possibilmente, in alto a destra di ciascun accesso all'unità ecografica semplice.
Art. 24
Obblighi dei proprietari dei fabbricati
A costruzione ultimata il proprietario del fabbricato deve presentare domanda per ottenere l'indicazione del numero civico e, se occorre, del numero interno.
Alla fornitura e la posa in opera delle rispettive targhe provvede il Comune addebitando al proprietario la relativa spesa.
Art. 25
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).