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Comune di Sacrofano

Largo Biagio Placidi, 1 - 00060 (RM) TEL 069011701 FAX 069086143 C.F. 80199310584 P.IVA 02133151007

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Titolo IV: UFFICI E PERSONALE

CAPO I
UFFICI

Art. 47
Organizzazione degli Uffici e del Personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzioni di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e funzione di gestione amministrativa spettante al direttore generale se nominato e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari degli uffici aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.


Art. 48
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

1. La giunta comunale approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto delle norme di legge e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale nelle materie elencate dall'articolo 89 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000.
2. Tale regolamento contiene le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture organizzative dell'ente, disciplina la dotazione organica e l'organizzazione dell'Ente e nonché l'attribuzione, ai dirigenti e ai funzionari direttivi titolari di competenza in unità organizzative e amministrative, comunque denominate, di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabiliscono le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario comunale e gli stessi.
3. Il Consiglio Comunale verifica annualmente, su relazione della Giunta, l'attuazione dei criteri generali sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, aggiornandoli o precisandoli qualora lo ritenga necessario.
4. Inoltre il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi:
a) stabilisce la dotazione organica complessiva, le modalità di copertura dei posti in organico, le norme generali per il funzionamento degli uffici, il ruolo del segretario comunale e del direttore generale, le attribuzioni e le responsabilità di ciascun responsabile di ufficio o servizio e dei rispettivi sostituti, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore generale, il segretario comunale e gli organi elettivi.
b) individua gli uffici e i servizi a cui deve essere preposto un responsabile con funzioni dirigenziali, individua i loro sostituti in caso di assenza ed elenca, in maniera esemplificativa, le specifiche competenze dei responsabili in materia di personale dipendente, di entrate, di appalti, di sottoscrizione di contratti, di ordinanze, di concessioni, di autorizzazioni, di certificazioni e di atti comunque definiti di gestione.
c) indica per ogni singola categoria e profilo professionale i requisiti di accesso, le procedure selettive nonchè i requisiti e le procedure per la progressione dalla categoria di appartenenza a quella immediatamente superiore;
d) stabilisce che le determinazioni per l'organizzazione interna degli uffici e le misure relative alla gestione del rapporto di lavoro sono adottate dal segretario comunale nei confronti dei responsabili degli uffici e/o servizi e da questi nei confronti del personale assegnato.
e) può attribuire competenze e funzioni gestionali su specifiche materie al segretario comunale.

5. Il comune recepisce o applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.


Art. 49
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo la classificazione in categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore generale, se nominato, il segretario comunale, il responsabile degli uffici e servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle sue funzioni.
3. Il regolamento determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l'integraità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.


CAPO II
PERSONALE DIRETTIVO


Art. 50
Il Direttore Generale

1. Al fine di sovrintendere al processo di pianificazione e di introdurre misure operative per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi e delle attività dell'amministrazione, può essere istituita la Direzione generale.
2. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dall'ordinamento degli uffici e servizi, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.
3. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale con le modalità previste dal successivo art. 64.
5. La durata dell'incarico di Direttore Generale non può eccedere quella del mandato del Sindaco.
6. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. A tali fini al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'Ente, ad eccezione del Segretario Comunale
7. Il Direttore Generale esercita inoltre le competenze al medesimo attribuite dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
8. Il Direttore Generale risponde al Sindaco che può procedere alla sua revoca previa deliberazione della Giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.


Art. 51
Funzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale;
2. Egli, in particolare, esercita le seguenti funzioni:
a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli Uffici e dei servizi ed adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
e) autorizza le missioni, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;
g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
h) riesamina annualmente. Sentiti i responsabili dei servizi, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta ed al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
i) promuove i procedimenti ed adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti o in caso di impedimento temporaneo, previa istruttoria dal servizio competente;



Art. 52
Dirigenza

1. L'individuazione delle strutture e degli incarichi di funzioni dirigenziali, nonché delle relative competenze ed attribuzioni, è disposta mediante il regolamento degli uffici e dei servizi ed atti organizzativi, secondo il principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.


Art. 53
Conferimento incarichi dirigenziali

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con le modalità ed i criteri fissati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo i principi di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco.
2. Gli incarichi dirigenziali cessano nei casi previsti dalle disposizioni normative, contrattuali e regolamentari vigenti.


Art. 54
Criteri generali per l'esercizio delle funzioni dirigenziali

1. I dirigenti sono tenuti a garantire l'imparzialità e il buon andamento della azione amministrativa, adottando criteri e strumenti organizzativi e gestionali volti a favorire il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione nonché ad assicurare tempestività, economicità e trasparenza nella gestione.
2. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione. Rispondono, in particolare, dell'osservanza dei doveri d'ufficio e, in modo specifico, dell'orario di lavoro e degli adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascun dipendente assegnato; distribuiscono gli affari e operano i trasferimenti all'interno della struttura fra posti di pari categoria.
3. Il Sindaco e la Giunta, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valutano, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dal contratto collettivo nazionale di lavoro, le prestazioni dei dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative a essi assegnate. La valutazione delle prestazioni e delle competenza organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione. La valutazione ha periodicità annuale. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente e della partecipazione al procedimento del valutato.
5. La valutazione è proposta dal Direttore Generale per i Direttori di area a di progetto e dai Direttori di area e di progetto per i Dirigenti di servizio. In caso di mancata nomina del Direttore Generale, provvedono il Sindaco e la Giunta sentito il Segretario Comunale.
6. Il nucleo di valutazione sovrintende al regolare svolgimento del procedimento di valutazione.


Art. 55
Responsabili degli Uffici e dei Servizi

1. Se il Comune è privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni e i compiti attribuiti dall'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, dal presente statuto e dai regolamenti ai dirigenti sono attribuiti con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli Uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione.
2. I responsabili sono nominati, revocati e confermati con provvedimento del Sindaco.
3. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale;
4. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore generale, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale;
5. I Responsabili dei servizi rispondono direttamente dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'Amministrazione e del raggiungimento degli obiettivi in termini di qualità, quantità e tempestività, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione. A Tal fine essi compiono tutti gli atti necessari per il conseguimento degli obiettivi che implicano esercizio di discrezionalità tecnica secondo le disposizioni del Regolamento.
6. Il Sindaco può delegare ai Responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai Regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.


Art. 56
Attribuzioni della Dirigenza

1. Ai Responsabili dei Servizi incaricati di posizione organizzativa, spetta, nel rispetto del principio di separazione tra la funzione di direzione politica e quella di direzione amministrativa, l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi istituzionali di governo.
2. Ai Responsabili dei Servizi in particolare spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'ente mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con responsabilità della gestione e dei relativi risultati. Tali compiti devono essere svolti nel rispetto, comunque, di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo o da altri atti programmatori o amministrativi.
3. I Responsabili dei Servizi esercitano funzioni di direzione, consulenza, impulso, coordinamento, vigilanza e controllo delle attività cui sono preposti, al fine di assicurare la legalità, l'imparzialità, l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici.
4. I Responsabili dei Servizi, secondo la posizione e le attribuzioni loro conferite dal Sindaco, fermo restando la loro responsabilità in vigilando, hanno facoltà di delegare, con determinazione motivata, l'adozione di categorie di atti o provvedimenti al personale della propria struttura.
5. I Responsabili dei Servizi, per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi, organizzano e utilizzano le risorse finanziarie, il personale, le strutture tecniche, gli uffici e gli altri mezzi loro adeguatamente affidati con specifico provvedimento e partecipano con loro proposte alla formazione del Piano Esecutivo di Gestione.
6. Gli atti dei Responsabili dei Servizi assumono la denominazione di "Determinazioni". Essi sono pubblicati all'Albo Pretorio per dieci giorni .
6. In particolare, spettano ai responsabili:
a) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
b) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
h) le altre ordinanze previste da norma di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all'art. 54 del D.L.vo 267/00;
i) pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio ed alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;
j) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
k) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.
l) forniscono le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente compatibilmente con le esigenze di servizio e nei limiti della vigente normativa e dei C.C.N.L.;
m) rispondono, nei confronti del Direttore Generale del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;

8. I Responsabili dei Servizi sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza della gestione e dei risultati.


Art. 57
Conferenza dei Responsabili dei Servizi

1. Allo scopo di coordinare le funzioni dirigenziali ed attuare le linee politiche delineate degli organi di governo, è istituita la Conferenza dei Responsabili dei Servizi.
2. La Conferenza di cui al comma 1 è composta da tutti i Responsabili dei Servizi in servizio presso il Comune ed è presieduta dal Direttore Generale o, in sua assenza, dal Segretario Generale.
3. La Conferenza medesima, cui spettano anche funzioni propositive, consultive ed organizzative, redige, almeno una volta l'anno, una relazione dettagliata sullo stato di attuazione delle linee programmatiche che presenta alla Giunta ed al Consiglio. Il funzionamento, le modalità di esercizio delle attribuzioni della Conferenza sono disciplinate dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.


Art. 58
Incarichi a contratto

1. La copertura di posti di responsabili dei servizi o degli uffici di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, qualora necessario, può avvenire mediante contratto a tempo determinato, stipulato in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Enti Locali - area della dirigenza, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità nonchè il trattamento economico e normativo del personale assunto con tali contratti a tempo determinato.
3. I contratti di cui al precedente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.


Art. 59
Contratti a tempo determinato fuori dotazione organica

1. Il Sindaco, secondo le modalità, i limiti ed i criteri stabiliti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può stipulare, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i Dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti necessari per la qualifica da ricoprire.
2. I contratti possono essere stipulati entro i limiti fissati dalla legge, con soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale, fermi restando i requisiti previsti per l'accesso alla qualifica da ricoprire.
3. Per la stipula dei contratti si deve tenere conto delle norme di legge e di quelle stabilite dai regolamenti.


Art. 60
Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.


Art. 61
Avocazione


1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a se o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Direttore generale, se nominato, al Segretario comunale o ad altro responsabile.


Art. 62
Ufficio di staff del Sindaco


1. Il Sindaco, in attuazione di apposita previsione del regolamento degli uffici e dei servizi, può procedere alla costituzione di uffici, posti alle sue dipendenze per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuite dalla legge.
2. Tali uffici sono costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato con una durata che non può oltrepassare la durata della carica del Sindaco che lo ha stipulato.
3. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto quando il Comune dichiari lo stato di dissesto o si trovi in una situazione strutturalmente deficitaria
4. La competenza professionale è il criterio guida dell'affidamento di singoli incarichi prevedendo la revoca di questi in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore competente, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata o nei casi contemplati dall'art. 20 dei D.Lgs. 165/01 e nel contratto collettivo.


Art. 63
Polizia Municipale


1. La legge riconosce al Comune il potere di adottare il regolamento del servizio, o del Corpo di Polizia Municipale e ne indica il contenuto essenziale in quattro punti:
a) espletamento in uniforme;
b) distacchi e comandi di personale;
c) missioni e operazioni esterne;
d) ambito di applicazione;


2. Spetta al regolamento del Servizio o del Corpo sviluppare i suddetti punti e delineare le funzioni del Comandante tenendo conto principalmente che:
- il Comandante del servizio o del corpo di Polizia Municipale risponde al Sindaco, o al suo delegato, dell'addestramento, della disciplina, dell'impiego tecnico-operativo e di tutti gli aspetti organizzativi del servizio, secondo le normali procedure amministrative, risponde invece direttamente al Sindaco o all'Autorità competente di Polizia Giudiziaria, di pubblica Sicurezza o di Polizia stradale rispettivamente per l'espletamento delle funzioni di Polizia Giudiziaria, Pubblica Sicurezza e di Polizia stradale;
- nell'ambito dell'ordinamento del servizio o del corpo il Comandante è il massimo superiore gerarchico e la sua figura viene collocata nella qualifica apicale prevista per l'ente.


3. Il regolamento di cui al primo comma disciplina la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio, secondo le norme previste per gli impiegati civili dello stato.


CAPO III
IL SEGRETARIO COMUNALE



Art. 64
Segretario Comunale


1. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, che lo sceglie tra gli iscritti all'Albo dei Segretari Comunali nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Al Segretario Comunale possono essere conferite dal Sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale, ai sensi dell'art. 108 comma 4 del D. Lgs. 267/2000. In questo caso le funzioni di Direttore Generale decadono automaticamente nel caso di revoca dell'incarico di segretario comunale.
5. Nel caso in cui al Segretario comunale vengano conferite le funzioni di direttore generale, viene corrisposta una specifica indennità determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico, nel rispetto di quanto previsto dallo specifico C.C.N.L..


Art. 65
Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale svolge le funzioni che gli sono assegnate dalla Legge, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente. Svolge compiti di collaborazione attiva, anche propositiva e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta e del Consiglio, ne cura la verbalizzazione e ne sottoscrive i verbali insieme a chi ha presieduto le riunioni. Esercita ogni altra funzione o incarico speciale che il presente Statuto, i regolamenti o espressamente il Sindaco gli conferiscono.
2. In particolare:
a) sovrintende allo svolgimento dei compiti e delle funzioni dei dirigenti e degli uffici per quanto concerne la conformità alle leggi, Statuto e regolamenti;
b) sovrintende al corretto e trasparente svolgimento dell'azione amministrativa;
c) sovrintende ai servizi generali di supporto dell'attività dell'Ente e degli Organi;
d) collabora con il competente dirigente all'istruttoria delle deliberazioni;
e) roga i contratti del comune nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e agli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal sindaco.
f) il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio o di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco agli assessori e ai singoli consiglieri;
g) Egli riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia;



CAPO IV
LA RESPONSABILITA'



Art. 66
Responsabilità verso il Comune.


1. Gli Amministratori, il direttore generale, il segretario comunale, e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni degli obblighi di servizio;
2. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia alla Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni;
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o a un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.


Art. 67
Responsabilità verso terzi


1. Gli Amministratori, il segretario, il direttore e di dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni conferite dalle leggi edai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo;
2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministrazione, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo;
3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni che, nel caso di omissioni o di ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento;
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.


Art. 68
Responsabilità dei contabili


1. Il Tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.


 
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