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Segnalazioni GuastiCAPO I
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
Art. 32
Partecipazione dei cittadini
1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Garantisce un'informazione adeguata e puntuale sulle sue attività e sui problemi della comunità; individua gli strumenti della partecipazione nell'associazionismo e nelle organizzazioni del volontariato, nell'iniziativa popolare, nelle forme di consultazione, nelle carte dei diritti, nei referendum, nel Difensore civico e nelle altre forme.
3. Apposito regolamento disciplina la partecipazione.
4. Favorisce inoltre le forme associative senza scopo di lucro che operano in ogni settore socialmente rilevante e garantisce la loro informazione sulle materie di interesse specifico.
5. Stabilisce nel regolamento per la concessione di sussidi e vantaggi economici comunque denominati, i criteri e le procedure di assegnazione alle associazioni di contributi, mezzi strumentali, sedi e spazi pubblici.
6. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
Art. 33
Diritto di accesso agli atti
1. Il Comune, con apposito regolamento, adegua l'organizzazione degli uffici e del personale ai principi stabiliti dalle leggi dello Stato in materia di procedimento e di diritto di accesso.
2. Il Regolamento per l'accesso agli atti e alle informazioni:
a) disciplina l'oggetto dell'accesso, individuando i casi in cui esso è escluso, differito o soggettivamente limitato;
b) determina le modalità dell'accesso e il termine entro cui debba concludersi ciascun tipo di procedimento, qualora detto termine non sia già stabilito da Legge o regolamento;
c) determina, per ciascun tipo di procedimento, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
3. Il Comune può istituire apposito ufficio per rendere effettivo l'esercizio del diritto di accesso e di informazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento e nel rispetto del corretto uso delle moderne tecnologie finalizzate alla raccolta ed al trattamento delle informazioni. Il diritto di accesso alla documentazione amministrativa è esteso alle Aziende speciali, ai Gestori di pubblici servizi, ad Enti ed Aziende a vario titolo partecipate dal Comune nonché alle Autorità di garanzia e vigilanza, secondo i rispettivi regolamenti.
Art. 34
Semplificazione
1. Il Comune favorisce l'autonomia di iniziativa del cittadino per le attività soggette ad autorizzazione amministrativa, nel rispetto dei limiti fissati dalla Legge e secondo modalità stabilite dal regolamento.
2. Il Comune, nel rispetto dei limiti fissati dall'ordinamento, favorisce l'applicazione del silenzio - assenso sulle istanze presentate per svolgere attività soggette ad autorizzazione amministrativa, disciplinando l'istituto con apposito regolamento.
3. Il Comune adotta le misure organizzative idonee a garantire la piena operatività delle disposizioni in materia di autocertificazione ai sensi delle vigenti norme di legge, nonché ogni altra iniziativa idonea a semplificare l'azione amministrativa, compresa quella di non richiedere documenti che sono, o che dovrebbero essere, già in suo possesso.
Art. 35
Titolari dei diritti
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, salvo che non sia diversamente stabilito dal presente Statuto, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune:
a) ai cittadini residenti, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
b) ai cittadini non residenti, ma che nel Comune esercitino la propria attività di lavoro, di studio o fruiscano stabilmente dei relativi servizi;
c) agli stranieri e agli apolidi residenti nel Comune o a coloro che ne facciano richiesta e che vi svolgano e possano documentare la propria attività prevalente di lavoro o di studio.
2. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.
Art. 36
Libere forme associative
1. Il Comune favorisce, riconosce e valorizza, le organizzazioni di volontariato e le libere forme associative che perseguono, senza scopo di lucro, finalità umanitarie, religiose, culturali, scientifiche, sportive, di promozione sociale e civile al fine di favorire lo sviluppo democratico delle comunità e la formazione dei cittadini.
2. Alle organizzazioni di cui al precedente comma, iscritte in elenco pubblico tenuto presso il Comune e secondo criteri e modalità fissati da apposito Regolamento, possono essere, in particolare, riconosciuti:
a) concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi;
b) il patrocinio ed il sostegno del Comune per attività dalle stesse organizzate;
c) l'espressione di proposte e la richiesta di pareri;
d) tempestiva informazione sulle materie di specifico interesse;
e) presenza di rappresentanti negli organismi di partecipazione istituiti dal Comune.
3. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma precedente avviene con apposita deliberazione della Giunta Comunale previa istanza dell'associazione interessata la quale deve altresì depositare in comune copia dello statuto e comunicare la sede ed il nominativo del legale rappresentante.
4. Il regolamento di cui al comma 2 può prevedere la costituzione di un Forum delle Associazioni, quale strumento di confronto tra l'Amministrazione e la cittadinanza attiva.
Art. 37
Istanze, petizioni e proposte
1. I soggetti di cui al precedente art. esercitano l'iniziativa di intervento su problematiche locali particolarmente rilevanti e per interventi diretti alla migliore tutela di interessi collettivi mediante istanze, petizioni e proposte :
2. Le istanze, le petizioni e le proposte sono rivolte al Sindaco con le modalità stabile dal Regolamento per la disciplina delle forme della partecipazione popolare all'amministrazione locale.
3. Il Sindaco provvede a sottoporre l'argomento all'esame della Giunta Municipale per assegnare all'istanza, petizione o proposta all'ufficio/servizio competente, che provvede all'istruttoria e, se rientrante nelle attribuzioni del responsabile, all'adozione dell'eventuale provvedimento, oppure a fornire gli elementi conoscitivi all'organo competente ad esaminare l'istanza, la petizione o proposta.
4. Se i firmatari dell'istanza, petizione o proposta sono almeno trecento o rappresentano il 20% degli utenti di un servizio, l'oggetto dell'istanza, petizione o proposta viene comunicato al Presidente del Consiglio e iscritto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. In tal caso, nel corso della trattazione dell'oggetto, può essere sentito il rappresentante dei firmatari.
Art. 38
Comitati di quartiere
1. Per la promozione, la tutela e lo sviluppo dei valori e degli interessi peculiari dei quartieri territorialmente delimitati della città, l'Amministrazione comunale prende atto della costituzione di Comitati di Quartiere, uno per ciascun quartiere delimitato territorialmente attraverso il deposito dello Statuto e dell'atto costitutivo, che dovranno essere rispondenti al conseguimento dei predetti obiettivi e contenere norme che garantiscano il loro carattere democratico, secondo principi di rappresentatività e partecipazione, nelle forme che sono specificate con regolamento.
2. Il Comune riconosce a tali associazioni la facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte in merito allo sviluppo socio-culturale del quartiere, che saranno oggetto di valutazione da parte degli organi competenti del Comune, secondo quanto previsto dal presente Statuto.
3. Ai fini che precedono, la qualità di comitato di quartiere è riconosciuta alle associazioni che, costituite nel rispetto dei principi e con le modalità fissate dal Regolamento, rappresentano l'espressione unitaria di cui al precedente comma.
4. Ove diversamente costituiti, i comitati di quartiere sono assimilati alle associazioni di cui al precedente articolo 36.
Art. 39
Consultazione popolare
1. Il Comune può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme e le modalità di tali consultazioni sono stabilite dal Regolamento sulla partecipazione.
CAPO II
REFERENDUM
Art. 40
Finalità
1. Al fine di consentire una più ampia ed attiva partecipazione popolare alla vita della comunità e della amministrazione, è previsto ed ammesso nell'ordinamento del Comune l'istituto del "Referendum".
Art. 41
Disciplina
1. Il referendum consultivo o abrogativo è ammesso su materie di esclusiva competenza comunale :
a) quando venga deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati o quando lo richieda il 5% degli elettori appartenenti alle liste elettorali del Comune;
b) hanno diritto a partecipare al referendum tutti i residenti elettori.
2. Non è ammesso referendum per tutti gli atti concernenti le seguenti materie: revisione dello Statuto; tributi; tariffe; bilancio; designazioni e nomine; atti vincolati; piano urbanistico comunale e strumenti urbanistici attuativi, ordinanze contingibili ed urgenti emanate dal Sindaco e quando sullo stesso argomento è già stato indetto referendum con esito negativo nell'ultimo quinquennio
3. Il quesito referendario deve essere formulato in modo da non ingenerare equivoci ed essere di immediata comprensione.
4. Il referendum abrogativo è valido quando partecipa alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto al voto. Il quesito referendario si intende approvato quando i voti attribuiti alla risposta affermativa siano superiori a quelli attribuiti alla risposta negativa, altrimenti è dichiarato respinto.
5. Per il referendum consultivo non è previsto alcun quorum di partecipazione.
6. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine ad atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al comma 2. del presente articolo.
7. Le norme per l'attuazione del referendum sono stabilite nell'apposito regolamento, fermo restando che, qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione di atti amministrativi o parte di essi, l'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune del provvedimento consiliare di cui al comma successivo.
8. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria, che ha avuto esito positivo, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato e provvedere in merito all'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
9. Il Regolamento stabilisce le modalità di ammissione del quesito referendario ed il permanere della sua attualità, una volta intervenuti atti modificativi e/o correttivi di quelli oggetto di consultazione referendaria, ed i tempi entro i quali la consultazione referendaria si dovrà tenere.
CAPO III
DIFENSORE CIVICO
Art. 42
Istituzione
1. Presso il Comune di Sacrofano può essere istituito l'Ufficio del Difensore Civico, che ha il compito di garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'Amministrazione Comunale, delle Aziende e degli Enti da esso controllati nonché la tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini secondo la normativa statale, lo Statuto e i regolamenti.
2. Il Comune, su delibera del Consiglio, ha facoltà di promuovere un accordo con Enti Locali, amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici della provincia per l'istituzione di un comune ufficio del difensore civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell'accordo medesimo.
Art. 43
Funzioni
1. Il Difensore civico svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli organi del Comune. Ha diritto di accedere a tutti gli atti d'ufficio e non può essergli opposto il segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 24, comma quarto, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed è tenuto a sua volta al segreto d'ufficio secondo le norme di legge. Gli amministratori del Comune e degli enti sottoposti a vigilanza del Comune nonché i dipendenti sono tenuti a fornirgli le informazioni utili allo svolgimento della funzione entro sette giorni dalla richiesta.
2. Il Difensore Civico ha la facoltà di fare iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio Comunale questioni di particolare rilevanza relative all'espletamento del suo mandato. Ha diritto di accesso a tutti gli atti dell'Amministrazione ed a tutte le informazioni da lui ritenute necessarie. Segnala per iscritto al Sindaco ed al Segretario Generale eventuali disfunzioni od inadempienze degli uffici dell'Amministrazione Comunale, degli Enti e delle Aziende dipendenti dal Comune.
3. Il Difensore Civico ha la facoltà di sollecitare gli organi comunali a prendere provvedimenti ritenuti urgenti o necessari. Può altresì proporre schemi di atti deliberativi.
4. Il Difensore. Civico ha diritto di essere informato per iscritto, qualora il parere richiestogli dagli organi comunali non sia stato adottato da questi.
5. Entro il 31 marzo di ogni anno presenta al Consiglio una relazione sull'attività svolta e sulle disfunzioni rilevate. La relazione viene iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio utile. Per casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente comunicazione, il Difensore civico può inviare in qualsiasi momento particolari relazioni o segnalazioni al Consiglio. Alla relazione e al dibattito è data ampia pubblicità.
6. Nei casi di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi denunciati dai cittadini, singoli o associati, o da enti o Società che abbiano rapporti con il Comune, il Difensore civico interviene, anche di propria iniziativa, presso il Sindaco o chi deve provvedere, affinché gli eventuali procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano emanati nei tempi previsti dalle vigenti disposizioni. Non rientrano nel campo di intervento del difensore civico l'attività imprenditoriale delle Aziende speciali e delle società di capitali, nonché il rapporto di impiego pubblico e privato.
7. Il Difensore civico può rendere pubblici i risultati della propria attività nella forma che ritiene più idonea, con l'omissione di riferimenti nominativi a persone.
8. All'Ufficio del Difensore Civico si applicano le disposizioni previste dall'apposito regolamento.
Art. 44
Requisiti
1. I requisiti per essere eletto Difensore Civico, da documentare mediante la presentazione di curriculum da parte del candidato, sono i seguenti:
a) godere dei diritti civili e politici;
b) non avere riportato condanne penali che danno luogo alla perdita dei diritti di elettorato attivo/passivo;
d) avere la residenza nel Comune di Sacrofano o in uno degli altri comuni in caso di espletamento dell'incarico in forma associata da almeno 5 anni;
e) avere un età non superiore a 75 anni
f) avere conseguito una laurea in Giurisprudenza, Economia e Commercio o Scienze Politiche o comunque un diploma di scuola media superiore associato all'esercizio, anche pregresso, delle funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali, alle dipendenze della Pubblica Amministrazione.
2. Costituiscono titolo di preferenza per l'elezione l'esercizio anche pregresso:
a) delle funzioni giuridiche, anche onorarie;
b) della professione forense ovvero funzioni notarili;
c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle Università o negli Istituti Superiori pubblici.
Art. 45
Incompatibilità
1. Non è eleggibile alla carica di Difensore Civico colui che è stato candidato nella consultazione elettorale immediatamente precedente per l'elezione del Consiglio Comunale, Provinciale o Regionale, i membri della Giunta Comunale, il Segretario Comunale, i dipendenti comunali o di aziende municipalizzate, i membri della sezione del Comitato Regionale di Controllo che ha competenza sugli atti del Comune e l'essere Difensore civico in altro ente.
2. Al Difensore Civico si applicano le cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dalla Legge per la carica di Consigliere comunale.
3. L'incompatibilità originaria o sopravvenuta comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio, se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro 20 giorni dalla contestazione mossa nei suoi confronti dal Sindaco.
Art. 46
Nomina e durata
1. Il difensore civico viene eletto a scrutinio segreto dal consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Nel caso di mancato raggiungimento di tale maggioranza, la votazione è ripetuta nella seduta consiliare successiva ed il difensore civico è eletto con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Al difensore civico sono attribuite tutte le competenze ad esso assegnate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali di Sacrofano.
4. Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto e non può essere confermato che una sola volta. I poteri del difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.
5. Il difensore civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, per gravi motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni.
6. Al difensore civico compete un'indennità da determinarsi contestualmente alla deliberazione consiliare di nomina.
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