Art. 12
Organi del Comune
1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, La Giunta Comunale e il Sindaco.
2. Spettano agli organi di governo del comune di Sacrofano i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo nei confronti degli uffici e le competenze a detti organi espressamente demandate dalle leggi generali dello Stato e dallo statuto, con esclusione dei compiti e dell'adozione di atti e provvedimenti rientranti nella gestione amministrativa, finanziaria e tecnica spettanti per legge ai dirigenti o attribuita con provvedimento del sindaco, ai responsabili dei servizi, ovvero attribuita al segretario comunale dal presente statuto o dai regolamenti o conferitagli dal sindaco.
Art. 13
Il Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune ed esercita il controllo Politico Amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla Legge.
4. Il funzionamento del Consiglio Comunale, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, è disciplinato con Regolamento.
5. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
6. Il Consiglio Comunale può adottare risoluzioni, mozioni o ordini del giorno per esprimere gli orientamenti della comunità su temi e avvenimenti di carattere politico, sociale, economico e culturale aventi rilievo generale, con le modalità e le forme stabilite dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
Art. 14
Insediamento degli organi
1. Il Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, convoca la prima seduta del Consiglio Comunale, da tenersi nei dieci giorni successivi, al fine di procedere alla convalida degli eletti e alla comunicazione della composizione della Giunta Comunale.
2. Entro centoventi giorni dall'insediamento del consiglio comunale, il sindaco presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
3. Nella prima seduta, presieduta dal Sindaco, il Consiglio elegge infine il proprio Presidente con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. Qualora, dopo due successive votazioni non venga raggiunto il quorum richiesto - votazioni che dovranno avere luogo nella stessa seduta - il Presidente risulterà eletto con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
5. Con le stesse modalità seguite per l'elezione del Presidente, il Consiglio Comunale elegge due Vice Presidenti con poteri di sostituzione in caso di assenza o impedimento temporaneo;
6. I Vice presidenti sono scelti uno tra i consiglieri di maggioranza e uno tra quelli di minoranza. Per l'espletamento dell'incarico non hanno diritto ad altra indennità oltre al gettone di presenza previsto dalla legge per la partecipazione a consigli e commissioni.
7. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Conferenza dei Capogruppo ed esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
8. La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di assessore.
9. Il Presidente resta in carica per tutta la durata del mandato amministrativo, salvo che cessi dalla carica per dimissioni o perché lo richieda almeno i due terzi dei componenti il Consiglio secondo le modalità previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.
Art. 15
Funzioni e attribuzioni del Presidente del Consiglio
1. Il Presidente del Consiglio esercita le seguenti funzioni:
a) rappresenta il Consiglio Comunale ed assicura il buon andamento dei lavori, secondo il principio di imparzialità;
b) cura il collegamento istituzionale del Consiglio Comunale con il Sindaco e la Giunta.
c) convoca e presiede le sedute del Consiglio Comunale su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. In questo caso egli deve riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni da quello di ricevimento della richiesta;
d) provvede alla costituzione delle Commissioni Consiliari previste dagli articoli 36 e 37, conformemente alle designazioni votate dal Consiglio, convocandone la prima seduta e presiedendole fino alla nomina, al loro interno, di un Presidente;
e) è responsabile del rispetto del Regolamento per il funzionamento del Consiglio, in ciò avvalendosi della collaborazione del Segretario Generale e, ove occorra, degli agenti di Polizia Municipale;
f) provvede a convocare il Consiglio, al di fuori delle ipotesi di cui alla precedente lett. a), ogni qual volta lo ritenga necessario per discutere argomenti di interesse generale. In tal caso, dovrà darne preventiva informazione al Sindaco almeno 48 ore prima di diramare gli inviti; il Sindaco potrà richiedere ed ottenere un rinvio della convocazione al fine di consentire all'Amministrazione di documentarsi sugli argomenti da porre all'ordine del giorno;
g) assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, con le modalità e termini previsti dal Regolamento .
2. Nell'espletamento dei compiti demandatigli dalla legge, dallo Statuto e di quelli eventualmente meglio indicati nel Regolamento consiliare, il Presidente si avvale della collaborazione degli Uffici comunali, tramite il Segretario Generale ovvero delle strutture apposite istituite per il funzionamento del Consiglio.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono svolte dai Vicepresidenti. I rapporti tra i vicepresidenti sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
Art. 16
Funzionamento del Consiglio Comunale
1. Le sedute del consiglio comunale possono essere di prima o di seconda convocazione. Per la validità delle sedute di prima convocazione è richiesta la presenza della metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il sindaco. Per la validità delle sedute di seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il sindaco. E' fatto, comunque, salvo il rispetto di maggioranze diverse inderogabilmente previste da norme di legge vigenti.
2. A tutela dei diritti delle opposizioni, l'avviso della convocazione deve contenere la data della seconda convocazione che potrà avere luogo anche lo stesso giorno.
3. L'attività del consiglio comunale si svolge in sedute ordinarie o straordinarie. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni relative all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
4. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni lavorativi prima del giorno stabilito per la riunione mentre quelle straordinarie almeno tre giorni lavorativi prima.
5. In caso di eccezionale urgenza il consiglio comunale può essere convocato con un anticipo di almeno 24 ore.
6. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute del consiglio comunale deve essere pubblicato nell'albo pretorio lo stesso giorno in cui viene consegnato ai consiglieri e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da favorire la più ampia presenza dei cittadini ai lavori consiliari.
7. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e deve essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta. In tale caso, qualora il consiglio non ne ravvisasse l'opportunità o l'urgenza della trattazione, può rinviare la deliberazione alla seduta successiva.
8. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
Art. 17
Regolamento Consiliare
1. Il Consiglio Comunale adotta, a maggioranza assoluta dei componenti il proprio regolamento il quale :
a) detta le norme di funzionamento dell'organo nel rispetto dei principi di cui all'articolo precedente;
b) indica il numero dei consiglieri necessario per la validità delle votazioni;
c) detta norme per l'esplicazione della propria autonomia funzionale ed organizzativa e le modalità attraverso cui è disciplinata la gestione dei servizi, delle attrezzature e risorse finanziarie, nonché l'eventuale istituzione di strutture apposite, per il Consiglio medesimo, per le Commissioni Consiliari e per i gruppi Consiliari;
d) disciplina i poteri ed il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti;
e) disciplina i poteri ed il funzionamento delle commissioni consiliari di controllo e di garanzia;
f) disciplina i diritti e doveri dei singoli consiglieri e dei gruppi consiliari;
g) definisce le modalità per la trasformazione, a richiesta, del gettone di presenza in una indennità di funzione.
Art. 18
Diritti dei Consiglieri
1. I consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera comunità.
2. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio Comunale. Possono presentare proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno, nonché interrogazioni e interpellanze.
3. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinate dal regolamento del consiglio comunale.
4. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie, le informazioni e gli atti in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
5. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
Art. 19
Doveri dei consiglieri
1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari di cui fanno parte.
2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare senza giusto motivo tempestivamente comunicato con le modalità previste dal regolamento, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso, ad opera del Presidente del Consiglio, all'interessato che può far pervenire le sue osservanze entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.
3. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio, il quale, su relazione del Presidente, esaminata la documentazione e tenuto nel debito conto le giustificazioni presentate nonché l'eventuale documentazione prodotta, delibera a maggioranza assoluta dei componenti. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.
4. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto d'ufficio, nei casi specificamente determinati dalla Legge.
Art. 20
Gruppi Consiliari
1. All'atto dell'insediamento del Consiglio comunale, le rappresentanze politiche consiliari si costituiscono in gruppi corrispondenti alle liste nelle quali i singoli consiglieri sono risultati eletti.
2. Il consigliere, che intenda appartenere a un gruppo diverso da quello espresso dalla lista in cui è risultato eletto, o che intenda costituire con altri consiglieri un gruppo autonomo, o che non intenda appartenere ad alcun gruppo, deve darne espressa comunicazione al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, nonché al Segretario Generale.
3. Possono essere costituiti gruppi consiliari autonomi rispetto a quelli corrispondenti alle liste elettorali che abbiano riportato almeno un consigliere eletto, a condizione che siano composti da almeno due consiglieri.
4. Il Comune assicura ai gruppi consiliari le attrezzature, le risorse finanziarie ed i servizi necessari all'espletamento delle loro funzioni. A tal fine il regolamento di consiglio comunale disciplina le modalità di gestione delle risorse attribuite ai gruppi consiliari.
Art. 21
La conferenza dei capigruppo.
1. Costituiti i gruppi consiliari, ciascuno di essi elegge nel proprio seno un capogruppo, dandone immediata comunicazione al Sindaco, al Consigliere eletto presidente nonché al Segretario Generale. In mancanza della comunicazione, la rappresentanza del Gruppo si intende provvisoriamente attribuita al consigliere anziano del gruppo medesimo.
2. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la cifra individuale più alta, costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge n°81/1993.
3. Nel corso della prima riunione del Consiglio comunale, sulla base delle comunicazioni pervenute, viene costituita la conferenza dei capigruppo.
4. La Conferenza è presieduta e convocata dal Presidente del Consiglio comunale o da chi ne fa le veci.
5. È costituita dal Presidente, dai Vice Presidenti, dai Capigruppo e, senza diritto di voto, ma con le prerogative di legge, dai Presidenti delle Commissioni Consiliari, se convocati.
6. La Conferenza dei Capigruppo ha carattere consultivo. Coadiuva il Presidente del Consiglio nelle decisioni relative alla definizione del calendario ed allo svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari. Le specifiche attribuzioni e le modalità del funzionamento sono stabilite dal Regolamento del consiglio comunale
Art. 22
Commissioni Consiliari Permanenti
1. Il Consiglio Comunale istituisce la Commissione Statuto e Regolamenti. Inoltre può istituire Commissioni Consiliari Permanenti, composte in modo rappresentativo del Consiglio Comunale, secondo quanto previsto dal Regolamento, le quali esercitano attività istruttoria obbligatoria nelle materie ad esse assegnate dal Consiglio Comunale.
2. Le Commissioni, esaurita l'istruttoria, presentano al Consiglio Comunale una relazione sul lavoro svolto e sugli orientamenti assunti. Il parere delle Commissioni è obbligatorio, ma non vincolante.
3. Il Regolamento stabilisce i tempi per il compimento dell'istruttoria, scaduti i quali il Consiglio Comunale delibera, comunque, sulle proposte inerenti le predette materie.
4. Ogni gruppo consiliare ha diritto di far parte di tutte le commissioni, con criterio di rappresentatività .
Art. 23
Commissioni speciali, di controllo e garanzia
1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può, per singoli atti, nominare Commissioni Speciali, di Controllo e di Garanzia, determinandone le attribuzioni, la composizione e la durata. Le stesse esplicano le funzioni ad esse demandate secondo le modalità previste dal Regolamento interno del Consiglio Comunale.
2. La Presidenza delle Commissioni di cui al precedente comma è attribuita ad un membro delle minoranze, con criterio, ove possibile di rotazione.
3. Nelle materie deferite, tali Commissioni hanno facoltà di sentire, anche in contraddittorio tra loro, gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti e chiunque presti o abbia prestato la propria opera per il Comune ovvero per enti, istituzioni e aziende speciali.
Art. 24
Sindaco
1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Prima di assumere le funzioni, nella seduta di insediamento, il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio di osservare lealmente la Costituzione italiana .
3. Egli rappresenta il Comune ed è l'Organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al direttore, se nominato, ed ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
5. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
6. Il Sindaco è inoltre competente nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici, degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché degli orari dei servizi periferici delle amministrazioni pubbliche, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
7. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale Organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
Art. 25
Competenze del Sindaco
1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente compresa quella in giudizio,
2. Nei casi previsti dalla legge il Sindaco può delegare al Vicesindaco ed ai singoli Assessori l'esercizio delle sue funzioni.
3. Oltre alle deleghe nei casi previsti dalla Legge, il Sindaco può assegnare specifici incarichi ai Consiglieri Comunali per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma politico amministrativo, con esclusione di ogni funzione amministrativa.
4. In particolare il Sindaco:
a) Il Sindaco adotta provvedimenti contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico per prevenire ed eliminare i gravi pericoli per l'incolumità dei cittadini.; per la loro esecuzione il Sindaco può richiedere al Prefetto l'assistenza della forza pubblica.
b) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
c) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
d) convoca i comizi per i referendum consultivi;
e) nomina il segretario comunale scegliendolo nell'apposito albo;
f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base ad esigenze effettivi e verificabili.
h) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.
i) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
j) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
k) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici e servizi comunali svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
l) Compete al Sindaco la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
m) Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al comune.
Art. 26
La Giunta Comunale
1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori da quattro a sei di cui uno investito della carica di vicesindaco.
3. Il Sindaco nomina gli assessori, decidendone il numero esatto, scegliendoli tra i consiglieri. Durante il mandato può variare il numero degli assessori, fino al raggiungimento del numero massimo previsto dal presente statuto.
Art. 27
Competenze della Giunta
1. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o del Segretario o dei Funzionari Dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
2. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
a) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
b) procede alla determinazione delle aliquote e delle tariffe per l'applicazione dei tributi, nel rispetto della disciplina generale stabilita dal Consiglio;
c) affida gli incarichi fiduciari che non rientrano nelle competenze dei dirigenti;
d) provvede alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
e) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
f) determina l'adozione del piano triennale delle assunzioni e il relativo piano annuale;
g) nomina e revoca il direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al segretario comunale;
h) dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni che non comportino oneri di natura finanziaria con valenza pluriennale.
i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
j) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro Organo;
k) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;
l) approva il P.E.G. su proposta del direttore generale;
m) determina l'indirizzo in materia di costituzione in giudizio e in materia di contenzioso, per le liti e gli accordi transattivi. Autorizza il sindaco a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di giudizio con contestuale indicazione del legale che assiste e difende gli interessi dell'Amministrazione Comunale.
Art. 28
Deliberazioni
1. La Giunta delibera a maggioranza semplice, purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. . Le deliberazioni della giunta sono adottate in sedute non pubbliche. La votazione segreta da parte degli assessori è ammessa soltanto quando la proposta riguardi giudizi e/o valutazioni su persone.
Art. 29
Mozione di sfiducia
1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della giunta comunale non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
3. Nell'ordine del giorno contenente la mozione di sfiducia non possono essere inseriti altri oggetti.
4. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la cessazione dalla carica del Sindaco, la decadenza della sua Giunta e lo scioglimento del Consiglio Comunale. Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario Comunale ne informa il Prefetto ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.
Art. 30
Divieto di incarichi e consulenze
1. Al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è fatto divieto di ricoprire incarichi e assumere consulenze anche a titolo gratuito presso il Comune nonché presso Enti, aziende ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune o nei cui organi di amministrazione il Comune sia rappresentato.
2. E' fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dell'ente donazioni di denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento.
Art. 31
Obblighi di astensione e comportamento degli Amministratori
1. Il Sindaco, i Consiglieri Comunali e gli Assessori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini sino al quarto grado.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
3. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.
4. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio del Comune.
5. Il comportamento degli Amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità, alla trasparenza ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione fra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti dell'Ente.