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Art. 1
Comune
1. Il Comune di Sacrofano è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica e dalle norme del presente Statuto.
2. Il Comune, nella cura degli interessi locali e nell'ambito del proprio territorio esercita tutte le funzioni previste dalla legge, in armonia con gli altri enti locali attraverso i quali si realizza il decentramento amministrativo; rifiutando forme di isolamento regionalistico che favoriscano in qualsiasi modo lo scollamento del corpo sociale e dell'unità nazionale, promuovendo invece, nell'ambito delle sue competenze, iniziative che mirino alla creazione di una più salda solidarietà nazionale ed europea.
3. Il Comune rappresenta la propria comunità nei rapporti con lo Stato, con la Regione Lazio, con la Provincia di Roma e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto e nei confronti della comunità internazionale.
Art. 2
Stemma e Gonfalone
1. Lo stemma e il Gonfalone sono quelli approvati deliberati dal Consiglio Comunale e riconosciuti con D.P.R. del 17 aprile 1990.
2. Lo stemma comunale è custodito presso la residenza municipale ed ha le seguenti caratteristiche: "d'oro, alla scrofa di nero, cinghiata d'argento, passante sulla campagna di verde, ornamenti esteriori da comune".
3. Il Gonfalone comunale è parimenti, custodito nella residenza municipale ed è rappresentato da: "drappo partito di giallo e di verde, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo e i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento".
4. Le caratteristiche dello stemma sono riportate nei sigilli comunali.
5. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.
6. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati salvo autorizzazione deliberata dalla giunta municipale, sino all'adozione del regolamento per il cerimoniale.
Art. 3
Dei santi patroni
1. San Biagio vescovo e martire è il patrono dei Comune di Sacrofano, San Geminiano martire il copatrono.
2. La festività di San Biagio ricorre il 3 febbraio. Per ragioni metereologiche la data di svolgimento delle suddette festività viene fissata con Deliberazione di Giunta Municipale.
Art. 4
Territorio e sede comunale
1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica, si estende per Kmq.28,49 ed è confinante con i Comuni di: Campagnano di Roma, Castelnuovo di Porto, Formello, Magliano Romano, Riano e Roma.
2. Il Comune ha la propria sede principale nel palazzo civico, ubicato in L.go Biagio Placidi, 1.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede principale. Per motivate esigenze, il sindaco può disporre il temporaneo svolgimento delle sessioni in altra sede, dandone preventiva comunicazione agli assessori ed ai consiglieri.
4. All'interno del territorio del comune di Sacrofano non è consentito, per quanto di competenza dello stesso in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di materiali nucleari e scorie radioattive.
Art. 5
Funzioni del Comune
1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo culturale, sociale ed economico.
2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici, servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla disciplina statale e regionale, secondo le rispettive competenze.
3. Il Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, ha autonomia normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché impositiva e finanziaria, secondo quanto previsto dal presente Statuto, dai regolamenti comunali e dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
4. Il Comune è titolare delle funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato o della Regione, secondo il principio di sussidiarietà; il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, secondo modalità previste dal Regolamento.
Art. 6
Finalità e principi
1. Il Comune di Sacrofano nel rispetto dei principi di autonomia, buon andamento, trasparenza, imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa, assolve alle proprie funzioni ispirandosi ai principi della Costituzione nonché a quelli della Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea; coordina la propria attività con lo Stato, la Regione Lazio e la Provincia di Roma.
2. In particolare il Comune di Sacrofano :
a) promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità locale, il diritto al lavoro e l'accrescimento delle capacità professionali, rivolti in particolare alle fasce giovanili, ai disoccupati, alle donne e agli svantaggiati attraverso l'organizzazione di corsi di formazione professionale e interventi mirati alla creazione di nuova occupazione utilizzando anche finanziamenti a livello europeo, nazionale, regionale e provinciale;
b) promuove la funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
c) garantisce il diritto alla salute, attraverso l'attuazione di strumenti idonei a renderlo effettivo anche attraverso la lotta alle forme di inquinamento, alla loro riduzione ed all'utilizzo eco-compatibile delle risorse. A tale fine individua nella sostenibilità e sicurezza ambientale il criterio guida per orientare le azioni di sviluppo economico e sociale al fine di salvaguardare, anche in nome delle future generazioni, l'organico ed equilibrato assetto del territorio;
d) sostiene la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone, in grado di superare situazioni di disagio sociale, economico e personale, favorendo iniziative di solidarietà anche con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato, incentivando lo sviluppo delle attività sportive e ricreative;e) favorisce lo sviluppo e la crescita equilibrata dei minori, attraverso l'educazione, la socializzazione anche mediante la sinergia tra scuola, famiglia e istituzioni la formazione dei giovani, lo sviluppo e il sostegno dell'aggregazione spontanea e organizzata finalizzata alla prevenzione del disagio minorile;
f) promuove forme di gemellaggio con le comunità nazionali e di altri paesi al fine di favorire la reciproca conoscenza e valorizzazione di usi e culture diverse;
g) individua nella pace un bene essenziale e indica nel rispetto rigoroso dei diritti democratici, politici e umani la condizione indispensabile per preservarla;
h) valorizza le potenzialità degli anziani; la loro cura ed assistenza, nonché il sostegno e la promozione di occasioni di incontro e di partecipazione attiva degli stessi alle attività sociali, culturali e ricreative.
i) sostiene lo sviluppo e la specializzazione delle attività agricole, zootecniche e silvo-forestali, ai fini dell'ottimale utilizzazione delle peculiari caratteristiche morfologiche e climatiche del territorio.
j) promuove lo sviluppo della democrazia, della partecipazione e della crescita del senso civico dei cittadini attraverso l'assistenza ad iniziative pubbliche o private che mirino a questi obiettivi.
k) promuove la solidarietà della comunità sacrofanese in particolare verso le fasce di popolazione più svantaggiate; sviluppa e promuove l'integrazione fra le diverse etnie presenti sul territorio comunale, attivando adeguate politiche di accoglienza ed integrazione, nei limiti delle disponibilità strutturali ed economiche del luogo.
3. Inoltre intrattiene con gli altri Enti locali e con lo Stato rapporti di collaborazione e di scambio al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile. Infine, nei rapporti con gli atri comuni limitrofi, si ispira a criteri di equità, reciprocità, complementarità ed integrazione che rispettino e salvaguardino il proprio e l'altrui territorio.
Art. 7
Programmazione e forme di cooperazione
1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lazio, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la Provincia di Roma, con la Regione Lazio, con il Parco di Veio, con i Comuni confinanti e con gli Enti pubblici presenti sul territorio.
Art. 8
Pari opportunità
1. Il Comune promuove ed assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali propri, nonché degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti.
Art. 9
Statuto Comunale
1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono obbligatoriamente uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.
2. Lo Statuto è adottato o modificato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.
3. Le modifiche di iniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno cinque consiglieri comunali.
Art. 10
Regolamenti
1. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.
2. Il Comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.
3. I regolamenti soggetti all'approvazione del Consiglio Comunale entrano in vigore, se non diversamente disposto dalla legge, al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria comunale della durata di dieci giorni, da effettuarsi a decorrere dal giorno successivo all'esecutività delle relative deliberazioni di approvazione. I regolamenti di competenza della Giunta comunale entrano in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione.
4. In ottemperanza ai generali principi di trasparenza ed accesso agli atti, è istituita la raccolta ufficiale dei regolamenti comunali.
5. Il Consiglio Comunale, previo atto ricognitivo dei regolamenti effettivamente vigenti ed operativi, detta i tempi, le modalità e i criteri per la predisposizione e il costante aggiornamento della raccolta ufficiale dei regolamenti. Tale raccolta può essere consultata da chiunque vi abbia interesse e, previo pagamento dei soli costi di riproduzione, può esserne rilasciata copia.
Art. 11
Albo Pretorio
1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni dirigenziali, ad eccezione degli atti di liquidazione, delle ordinanze, dei manifesti, degli avvisi e degli atti che devono essere portati a conoscenza dei cittadini.
2. Le deliberazioni degli organi collegiali ( Giunta e Consiglio ) e le determinazioni dirigenziali devono essere pubblicate nel loro testo integrale; la pubblicazione potrà avvenire anche sul sito internet comunale.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti ed avvisi di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
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