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Segnalazioni GuastiIl presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli. Sono soggetti passivi dell'imposta tutti i proprietari di immobili ovvero i titolari di diritti di usufrutto, uso o abitazione, per la quota e il periodo di possesso.La base imponibile è data dal valore degli immobili che per:
fabbricati: rendita catastale per moltiplicatore (100 per abitazioni e fabbricati categoria B e C, 34 per fabbricati categoria C/1 e 50 per fabbricati categoria D e A/10) le rendite catastali vanno incrementate del 5%
aree fabbricabili: valore venale di mercato
terreni agricoli: Esenti, in base Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, con la quale sono stati individuati i comuni sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 504 del 1992 Per eventuali informazioni contattare direttamente l'Ufficio.
N.B. Le rendite catastali sono rilevabili presso l'Ufficio Provinciale del Territorio (ex UTE).
I valori vanno convertiti in Euro; (le visure catastali degli ultimi anni riportano le rendite già espresse in Euro.Tramite il servizio Certitel offerto da Poste Italiane si possono avere visure catastali a domicilio.
Esenzioni e riduzioni d'imposta sono previste dalla normativa vigente.
La Dichiarazione di variazione deve essere presentata se vi sono state variazioni negli immobili posseduti, per quanto riguarda il periodo e le quote di possesso o la consistenza degli immobili stessi.
La Dichiarazione, redatta su modello tipo ministeriale in distribuzione presso gli uffici comunali, deve essere presentata al comune dove si trovano gli immobili, direttamente o a mezzo raccomandata, nel mese di Giugno dell'anno successivo a quello della variazione in questione ( acquisto, vendita, variazione base imponibile, quote di possesso ed eventuale detrazione ), salvo proroghe.
Nel caso di più soggetti passivi contitolari dello stesso immobile, è consentita ad uno di essi la presentazione di dichiarazione congiunta, purchè comprensiva di tutti i contitolari.
Dal sito internet del ministero delle finanze è possibile scaricare i seguenti modelli:
- Dichiarazione ICI per l'anno 2005 ( cliccare per scaricare in formato pdf );
Modalità di versamento e calcolo dell'imposta
Calcolo dell'imposta
Per calcolare l'imposta la formula è la seguente:
Rc x Rivalut. x Coeff. Moltipl. x Mesi/12 x % possesso/100 x aliquota/1000) - detrazione = Imposta dovuta.
Rc= rendita catastale
Rivalut.= rivalutazione pari al 5 % della rendita catastale (la rivalutazione va effettuata solo la prima volta - negli anni successivi in fase di calcolo si tiene conto della rivalutazione già effettuata)
Coeff. Moltipl.= (50 per gli immobili in categoria A/10 ed in categoria D; 34 per gli immobili accampionati in categoria C/1; 140 per gli immobili in categoria B; 100 in tutti gli altri gruppi catastali).
Per le aree fabbricabili il valore imponibile I.C.I. è quello venale in comune commercio.
Sul valore così ottenuto deve essere applicata l'aliquota e sottratte le eventuali detrazioni.
Modalità di pagamento
Il pagamento può essere effettuato con le seguenti modalità:
Per qualsiasi informazione l'ufficio tributi riceve dalle ore 9 alle 12 di ogni Lunedì e Mercoledì, dalle ore 15,30 alle 17,30 di ogni Giovedì, ovvero contattare l'addetto, la dipendente comunale Sig.ra Morsia Chiara, al n. 0690117015.
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