Avviso alla Contribuenza Locale
Oggetto : L'ICI sui fabbricati alla luce del condono edilizio.
Per effetto dell'art. 10 del D.L. 29.11.2004 N. 282, convertito nella Legge n. 307 del 27.12.2004, i termini e scadenze fiscali in materia di definizione degli illeciti edilizi, per l'integrazione della domanda di condono con la denuncia ai fini ICI e , ove dovuta, ai fini TARSU ( Tassa Rifiuti Solidi Urbani ) e TOSAP ( Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche ) sono stati prorogati al 31.10.2005.
I soggetti passivi ai fini ICI dovranno seguire la procedura di seguito indicata, come indicato e fissato dalla "non chiara" Circolare n. 2/2004 del DPF e pertanto opportunamente rivista dall'Ufficio Tributi:
1. Versare l'imposta comunale sugli immobili entro il 20.12.2004 ( nel caso di dimenticanza procedere mediante ravvedimento operoso ) conteggiando la stessa a € 2,00 al mq condonato per n. 2 annualità, utilizzando due bollettini separati entrambi, di c/c postale n. 280008, intestato al Servizio Riscossione Tributi, uno per l'anno 2003 e uno per l'anno 2004, indicando il numero "03" e "04" nella casella relativa all'anno al quale si riferisce il versamento ( la restante parte dei bollettini dovrà essere compilata come da abituale procedura ). Nel caso di più titolari dell'unità immobiliare oggetto di condono, l'imposta da versare dovrà essere ripartita in base alle quote di possesso, mentre nel caso in cui l'abuso edilizio sia avvenuto durante l'anno 2003 o 2004, l'imposta dovrà essere conteggiata in base ai mesi di effettivo possesso, ex art. 10 comma 1 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Presentare entro il 31.10.2005 la Dichiarazione ICI per l'anno 2003, indicando ai fini del valore catastale, la rendita proposta ottenuta a seguito della denuncia catastale del fabbricato condonato nonché della procedura DOCFA. Nelle annotazioni sarà importante specificare che la dichiarazione fà riferimento ad unità immobiliari oggetto di condono, magari allegando copia dei bollettini di cui al punto 1).
3. Presentare entro il 31.10.2005 la Dichiarazione TARSU.
4. In occasione del saldo ICI 2005 ( 20.12.2005 ), quando il contribuente conoscerà la rendita proposta iscritta in catasto, dovrà procedere a riliquidare il tributo sulla base della rendita, effettuando il conguaglio di quanto versato a titolo di acconto ( conteggiato sulla base di un'imposta forfetaria e provvisoria, vedere al punto 1) della presente nota informativa ), ex art. 13 del D.Lgs. n. 504/1992 e s.m..
RESPONSABILE SETTORE I°
Affari Generali Tributi
Rag. Davide Gagliardi