Comune di Sacrofano
Titolo V: FINANZA E CONTABILITA – ORGANO DI REVISIONE – CONTROLLI

Art. 69
Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi e applica le tasse, le tariffe e le contribuzioni in relazione ai costi dei servizi determinati in relazione a parametri di efficienza ed economicità.


Art. 70
Statuto dei diritti del contribuente per i tributi comunali

1. Gli organi istituzionali e burocratici del comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti i tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla Legge n. 212 del 27 luglio 2000 in tema di "disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".
2. I criteri e le modalità di tale tutela sono indicati e disciplinati con apposito regolamento.
3. Per quanto compatibili, i principi indicati nel comma 1 debbono essere osservati dagli organi istituzionali e burocratici del comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del comune.


Art. 71
Disciplina dei contratti

1. Il Comune, nel rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, all'assunzione di mutui, alle locazioni e alle altre attività necessarie al perseguimento dei suoi fini istituzionali.
2. Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune può prevedere, per gli atti contrattuali di non rilevante entità, procedure semplificate e informali con utilizzo anche dei mezzi telematici per lo scambio di corrispondenza e informazioni.
3. I contratti del Comune, che di norma sono redatti in forma pubblica amministrativa, devono essere preceduti da apposita determinazione del responsabile competente indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente.


Art. 72
Demanio e patrimonio

1. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.
2. La gestione dei beni comunali si ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.
3. I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'Ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, dando la precedenza a cittadini di Sacrofano che ne fanno richiesta, a canoni tali da compensare le spese per il mantenimento e la gestione e ove possibile conseguire un'adeguata redditività.
4. Il ricavato delle vendite di beni patrimoniali deve essere utilizzato esclusivamente per la riduzione dell' esposizione finanziaria dell'Ente o nel rinvestimento in acquisti di beni immobili di pubblica utilità.
5. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossione di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate prioritariamente nel miglioramento del patrimonio, nella estinzione di passività onerose, nella realizzazione di opere pubbliche o in titoli nominativi dello Stato o altre forme di investimento garantite
6. I beni comunali. mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. L'inventario è tenuto aggiornato da un funzionario designato dal Sindaco.
7. Il funzionario incaricato della tenuta dell'inventario dei beni ha altresì l'obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative ai patrimonio del Comune.


Art. 73
Amministrazione dei beni

1. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.
2. Il Consiglio comunale adotta apposito regolamento sull'amministrazione del patrimonio il quale disciplinerà altresì le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.
3. I terreni soggetti ad usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.


Art. 74
Bilancio e programmazione finanziaria

1. Nell'ambito degli strumenti di previsione contabile, l'impiego delle risorse è legittimato dal bilancio di previsione annuale e pluriennale e dai piani esecutivi di gestione, con le modalità previste dal Regolamento di Contabilità.
2. I bilanci annuale e pluriennale sono adottati annualmente in coerenza con gli obiettivi della programmazione socio-economica del Comune e sono deliberati dal Consiglio Comunale, contestualmente agli atti della programmazione, in modo da assicurare corrispondenza tra l'impiego delle risorse e i risultati da perseguire.


Art. 75
Rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto comprendente il Conto del Bilancio, il Conto Economico e il Conto del Patrimonio, secondo quanto previsto dalla Legge e dal Regolamento di Contabilità.
2. Il rendiconto è accompagnato da una relazione contenente, tra l'altro, la valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati nonché, limitatamente ai centri di attività per i quali siano attivate forme di contabilità costi-ricavi, il valore dei prodotti ed, eventualmente, dei proventi ottenuti.
3. Il rendiconto e la relazione di accompagno sono presentati dalla Giunta al Consiglio Comunale, mediante consegna degli atti ai Gruppi Consiliari, almeno venti giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio.


Art. 76
Controllo della gestione

1. Il Comune si dota di strumenti adeguati a svolgere il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, il controllo di gestione, la valutazione della dirigenza ed il controllo strategico, al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell'azione amministrativa.
2. Il Regolamento di Contabilità disciplina forme di controllo economico interno della gestione, al fine di esaminare i riflessi economici dei fatti di gestione, Affinché siano garantiti il conseguimento dei risultati indicati dagli strumenti di previsione e programmazione e sia assicurato un livello maggiore di efficienza, efficacia, equità ed economicità dell'Amministrazione.


Art. 77
Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei conti, composto di tre membri, prescelti in conformità a quanto dispone l'art. 234 del D. Lgs. N. 267/2000.
2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta.
3. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e indirizzo, in conformità alla disciplina stabilita dalla Legge e dal Regolamento di Contabilità, ed esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
4. Per l'esercizio delle loro funzioni i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.
5. I Revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione del Comune ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.
6. Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del Collegio e può attribuire allo stesso compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all'attività degli organi amministrativi dell'ente.
7. Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Collegio, le modalità di presentazione al Consiglio comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del Collegio con gli organi elettivi e burocratici nonché le ipotesi di cessazione dall'incarico per impossibilità a svolgerlo derivante da qualsivoglia causa ai sensi dell'art. 235 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
8. Sono cause di causa di decadenza la mancata redazione nei termini della relazione al conto consuntivo nonché la cancellazione o sospensione dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, oppure, dall'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri.
9. Il Comune mette a disposizione del Collegio le strutture logistiche, il personale ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.