Comune di Sacrofano
Dichiarazione di Nascita

Chi può rendere la dichiarazione di nascita

Per i genitori uniti in matrimonio:

Per i genitori non uniti in matrimonio:


Si evidenzia che il figlio naturale può essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento.


La denuncia di nascita è resa senza la presenza di testimoni.
Quando fare la dichiarazione

N.B. Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, l'Ufficiale dello Stato Civile può riceverla solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo; del ritardo viene in ogni caso data segnalazione al Procuratore della Repubblica.

ATTRIBUZIONE DEL NOME AL NEONATO

Può essere attribuito un solo nome, che deve necessariamente corrispondere al sesso del bambino.
Il nome può essere composto da più elementi onomastici, fino ad un massimo di tre;
in questo caso, il nome composto verrà riportato con tutti i suoi elementi nelle certificazioni di stato
civile e di anagrafe, nonché nei documenti del bambino.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

  1. attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito il parto ovvero constatazione di avvenuto parto;
  2. documento valido di identità personale (preferibilmente la carta d'identità) del dichiarante.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

CODICE CIVILE art. 231 e segg.
D.P.R. n. 223 del 30.5.1989
-Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente
LEGGE n.. 218 31.5.1995
- Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
- D.P.R. n. 396 del 3/11/2000
"Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile, a norma dell'art. 2 c. 12 legge 127 del 15/5/1997)
- D.P.R. n. 445 del 28/12/2000
"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
art. 16

PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Sedi dove poter fare la dichiarazione di nascita:
- Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura Privata ove è avvenuta la nascita
- Comune ove è avvenuto il parto
- Comune di residenza dei genitori
- Comune di residenza della madre, se il padre risiede in altro Comune
- Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre, residente in altro Comune (in
questo caso l'iscrizione anagrafica del neonato sarà comunque nel Comune di residenza della
madre, secondo quanto stabilito dall'art. 7 lett. A) D.P.R. 30.5.1989 n. 223)