Le informazioni sotto indicate sono un "vademecum" dei processi che si devono attivare quando ci si sposa o si decide di aver un bambino, processi che coinvolgono diversi servizi comunali oltre che Enti esterni.
Questa sintesi è una panoramica delle azioni che il cittadino dovrebbe compiere sia per svolgere gli adempimenti necessari sia per usufruire di tutti i possibili servizi a sua disposizione.
Ogni voce, dove possibile, è approfondita da un link ad altre schede della Banca Dati o a specifici siti internet degli altri enti.
| Dove rivolgersi : Comune-Ufficio di Stato Civile ( vedi la relativa pagina nel menu in ORARI UFFICI ) |
| Come fare : Pubblicazione di matrimonio |
| Scelta del regime patrimoniale. A chi rivolgersi: - se la dichiarazione avviene contestualmente alla celebrazione del matrimonio: CELEBRANTE (Ufficiale di Stato Civile o Parroco o altro Ministro del Culto); - se la dichiarazione avviene prima o dopo il matrimonio: NOTAIO |
| Celebrazione matrimonio civile: informazioni e modulistica |
| Matrimonio cittadino straniero in Italia |
| Dichiarazione di nascita: Direzione Sanitaria dell'Ospedale o casa di cura /COMUNE-Ufficiale Stato Civile |
| Riconoscimento di figlio naturale |
| Attribuzione automatica tessera sanitaria recante il codice fiscale: La procedura di attribuzione viene attivata automaticamente d'Ufficio con la registrazione della nascita. Il tesserino perverrà direttamente al domicilio dei genitori. Il Comune cura inoltre la gestione dei codici non allineati tra il Ministero delle Finanze e l'Anagrafe, invitando i cittadini a regolarizzare la propria posizione sulla base dei documenti acquisiti d'ufficio. |
| Assegni familiari: rivolgersi all'Ufficio Anagrafe |
AFFIDAMENTO FAMILIARE:
Consulta il depliant "Polo Affido distrettuale" pubblicato nella home page
Col termine "pubblicazione di matrimonio" si intende il procedimento con il quale l'Ufficiale dello Stato Civile accerta l'insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio, "pubblicizzando" l'intenzione degli sposi con l'affissione in apposito spazio della casa comunale.
La pubblicazione deve essere richiesta all'Ufficio di Stato Civile del Comune dove ha la residenza uno dei futuri sposi, anche in caso di matrimonio religioso valido agli effetti civili.
1) avvio della pratica di matrimonio
La richiesta della pubblicazione deve essere effettuata da entrambi gli sposi presentandosi personalmente - o tramite persona che da essi ha ricevuto l'incarico con procura speciale - all'Ufficio di Stato Civile ove verranno rese le dichiarazioni prescritte e firmato l'apposito verbale.
Se gli sposi intendono contrarre matrimonio religioso valido agli effetti civili, devono essere muniti della richiesta del Parroco/ Ministro del culto.
Nota: la richiesta di pubblicazione è resa dagli sposi senza la presenza di testimoni.
2) istruttoria
La documentazione necessaria a comprovare l'esattezza delle dichiarazioni rese dagli sposi è acquisita d'ufficio presso i comuni di nascita e di residenza.
Per gli stranieri, si veda la scheda "Matrimonio del cittadino straniero in Italia"
Per situazioni particolari si veda il punto successivo (documentazione da presentare).
3) Esposizione delle pubblicazioni
Completata l'acquisizione della documentazione necessaria, l'Ufficiale di Stato Civile provvede:
- all'esposizione delle pubblicazioni presso l'apposito spazio della Casa Comunale;
- a richiedere analoga esposizione al Comune di residenza dello/a sposo/a, se diverso da Sacrofano.
Le pubblicazioni devono rimanere esposte nei Comuni di Residenza di entrambi gli sposi per almeno 8 giorni interi.
Validità
Il matrimonio deve essere celebrato entro i 180 giorni successivi alla pubblicazione.
La celebrazione può avvenire in qualsiasi comune italiano.
Nel caso di matrimonio religioso gli interessati provvederanno, trascorsi i termini di legge, al ritiro del nullaosta alla celebrazione, da consegnare al Parroco o al Ministro di culto.
Nel caso di matrimonio civile da celebrarsi in comune diverso da quello di residenza degli sposi, gli stessi provvederanno a richiedere l'apposita delega.
- maggiore età
- per le donne che avessero contratto un precedente matrimonio, decorrenza di 300 giorni dalla cessazione dello stesso
Devono essere presentati dagli sposi, in sede di richiesta di pubblicazione, i seguenti documenti non acquisibili d'ufficio, qualora ricorra la particolare situazione:
- la richiesta di pubblicazione del Parroco o del Ministro del Culto, in caso di matrimonio religioso;
- nullaosta dello straniero che intende sposarsi in Italia;
- decreto del Tribunale di dispensa o riduzione dei termini di pubblicazione;
- decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in caso di parentela o affinità tra i coniugi (art. 87 c.c. );
- decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in presenza di divieto temporaneo (art. 89 c.c.);
- decreto del Tribunale di ammissione al matrimonio del minore d'età.
L'atto di pubblicazione è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo.
Il certificato di eseguite pubblicazioni/nullaosta al matrimonio religioso valido agli effetti civili può essere rilasciato a partire dal quarto giorno successivo all'avvenuta esposizione.
- D.P.R. 3.11.2000 N. 396
"Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127"
- CODICE CIVILE art. 84 e ss.
I matrimoni vengono celebrati dall'Ufficiale dello Stato Civile (Sindaco o suo delegato).
Il servizio viene offerto anche nei giorni festivi infrasettimanali esclusi i giorni di Natale, Pasqua, S. Stefano, 1° dell'anno e ferragosto.
La data e l'orario devono essere concordati con il servizio matrimoni dell'Ufficio di Stato Civile, che fisserà l'appuntamento secondo le disponibilità.
Gli sposi devono presentarsi nel giorno e nell'ora prestabiliti presso la Sala del Palazzo Comunale (Largo Biagio Placidi, 1) con due testimoni maggiorenni (anche parenti dei nubendi) muniti di valido documento d'identità.
Compimento delle pubblicazioni senza opposizione.
Se entrambi gli sposi sono residenti fuori Sacrofano, occorre presentare la delega rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile che ha effettuato le pubblicazioni.
Per il matrimonio in imminente pericolo di vita (in extremis) è necessario presentare un certificato medico che attesti l'imminente pericolo di vita dello/a sposo/a.
L'Ufficiale di Stato Civile si recherà con il segretario Comunale nel luogo in cui si trova lo/a sposo/a per celebrare il matrimonio, alla presenza di 4 testimoni.
In questo caso non sono necessarie le pubblicazioni.
Il matrimonio può essere celebrato non prima di 4 e non dopo 180 giorni dal compimento (affissione) delle pubblicazioni di matrimonio
Il giorno e l'orario vanno comunque concordati con congruo anticipo con l'Ufficio di Stato Civile - Servizio Matrimoni.
MATRIMONIO DA CELEBRARSI CON RITO CIVILE PRESSO IL COMUNE DI SACROFANO
MATRIMONIO DA CELEBRARE :
I cittadini stranieri possono validamente contrarre matrimonio in Italia secondo il rito civile italiano o con rito religioso valido agli effetti civili, secondo i culti ammessi nello Stato.
Nel caso del cittadino straniero residente in Italia, la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni, da richiedere all'Ufficio di stato Civile del Comune di residenza anagrafica.
Il nulla-osta
Essendo le condizioni per contrarre matrimonio regolate dalla legge nazionale del Paese di appartenenza, il documento fondamentale per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia è il Nulla-Osta, rilasciato dalla competente Autorità del Paese d'origine.
In base a specifici accordi e convenzioni internazionali per alcuni cittadini stranieri vigono condizioni diverse (si veda il punto successivo).
Il nulla-osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, cittadinanza, residenza e stato libero.
Deve essere rilasciato: dall'Autorità Consolare in Italia
Per informazioni in merito alla legalizzazione di atti e certificati vedi scheda relativa
Nota bene:
Il Nulla-Osta non può essere sostituito né da un semplice certificato di stato libero rilasciato dall'Autorità estera né da autocertificazione
Onde evitare contrattempi è consigliabile verificare sempre che le generalità riportate sul nullaosta coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto
Convenzione di Monaco del 5.9.1980 relativa al certificato di capacità matrimoniale
Prevede la possibilità di sostituire il Nulla-Osta con un certificato di capacità matrimoniale, esente da legalizzazione, che viene rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza del proprio Paese.
Gli Stati che hanno aderito alla Convenzione sono:
- Austria
- Belgio
- Germania
- Grecia
- Lussemburgo
- Olanda
- Portogallo
- Spagna
- Svizzera
- Turchia
Cittadini statunitensi
Al posto del Nulla-Osta vengono richiesti i seguenti documenti:
1. atto di notorietà attestante che, per le leggi cui il cittadino è sottoposto nel proprio Paese può contrarre matrimonio.
Per tale atto occorre presentarsi con due testimoni avanti ad un'autorità italiana competente (Cancelleria del Tribunale, Notaio, Autorità Consolare italiana all'estero)
2. dichiarazione giurata resa presso il Consolato Statunitense in Italia.
N.B. Occorre anche l'atto di nascita rilasciato dal Paese d'origine, tradotto e legalizzato, nel caso in cui il Nulla-Osta di cui al punto 2 non contenga i dati relativi alla nascita, alla paternità e maternità
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Se entrambi gli sposi sono cittadini stranieri, e non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete di fiducia dell'Ufficiale di Stato Civile celebrante che provvede alla nomina.
Ogni documento rilasciato dall'Autorità straniera viene assoggettato all'imposta di bollo pari a 11 euro. Così pure è soggetto all'imposta di bollo l'atto di pubblicazione di matrimonio.
E' indispensabile che gli interessati contattino l'Ufficio di Stato Civile con congruo anticipo rispetto alla data prevista per il matrimonio. Completata l'acquisizione della necessaria documentazione, verrà fissato un appuntamento per l'eventuale richiesta di pubblicazione e per la celebrazione del matrimonio.
CODICE CIVILE art.. 116
LEGGE N. 1195 DEL 13.10.1965
- "Scambio di note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo ai matrimoni celebrati in Italia da cittadini degli Stati Uniti d' America"
LEGGE n. 950 del 19.11.1984
"Convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale adottata a Monaco il 5 settembre 1980"
LEGGE n. 218 del 30.5.1995
- " Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato" art. 27
D.P.R. 3.11.2000 N. 396
"Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127"
Per i genitori uniti in matrimonio:
Per i genitori non uniti in matrimonio:
Si evidenzia che il figlio naturale può essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento.
La denuncia di nascita è resa senza la presenza di testimoni.
Quando fare la dichiarazione
N.B. Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, l'Ufficiale dello Stato Civile può riceverla solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo; del ritardo viene in ogni caso data segnalazione al Procuratore della Repubblica.
Può essere attribuito un solo nome, che deve necessariamente corrispondere al sesso del bambino.
Il nome può essere composto da più elementi onomastici, fino ad un massimo di tre;
in questo caso, il nome composto verrà riportato con tutti i suoi elementi nelle certificazioni di stato
civile e di anagrafe, nonché nei documenti del bambino.
CODICE CIVILE art. 231 e segg.
D.P.R. n. 223 del 30.5.1989
-Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente
LEGGE n.. 218 31.5.1995
- Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
- D.P.R. n. 396 del 3/11/2000
"Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile, a norma dell'art. 2 c. 12 legge 127 del 15/5/1997)
- D.P.R. n. 445 del 28/12/2000
"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
art. 16
PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Sedi dove poter fare la dichiarazione di nascita:
- Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura Privata ove è avvenuta la nascita
- Comune ove è avvenuto il parto
- Comune di residenza dei genitori
- Comune di residenza della madre, se il padre risiede in altro Comune
- Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre, residente in altro Comune (in
questo caso l'iscrizione anagrafica del neonato sarà comunque nel Comune di residenza della
madre, secondo quanto stabilito dall'art. 7 lett. A) D.P.R. 30.5.1989 n. 223)
Il riconoscimento di figlio naturale può essere fatto davanti all'Ufficiale di Stato Civile nei seguenti casi:
Nota: in tutti i casi la dichiarazione di riconoscimento è resa senza la presenza di testimoni
Il riconoscimento può essere effettuato dal/i genitore/i biologico/i che all'atto del riconoscimento ha/hanno compiuto 16 anni.
Per la documentazione occorrente, che varia a seconda della casistica, nonché per ulteriori chiarimenti, è consigliabile rivolgersi direttamente all'Ufficio dello Stato Civile.
CODICE CIVILE art. 250 e segg.
LEGGE 30.5.1995, n. 218
- Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
- D.P.R. n. 396 del 3/11/2000
"Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile, a norma dell'art. 2 c. 12 legge 127 del 15/5/1997)